DECRETO 2 settembre 2010, n. 182

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 8-11-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento
della professione di assistente sociale ed istituzione dell’albo
professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento
recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o
interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti
sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall’albo professionale»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
«Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. L’articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). – 1 Presso ciascun
ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e’ attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dall’assemblea degli iscritti
all’albo con le modalita’ previste per l’elezione dei componenti del
consiglio.
2. L’incarico di revisore contabile ha la stessa durata del
consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto
consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata
relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se
sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o
regolamentari».

Art. 2

Modificazione dell’articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615 e’ sostituito dal seguente:
«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e’ attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini
regionali o interregionali con le modalita’ previste per l’elezione
dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la
disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3».

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal
giorno dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli
articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994,
resta in carica il professionista piu’ anziano iscritto al registro
dei revisori contabili.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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