T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 1352 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il provvedimento impugnato, la Prefettura di Varese ha archiviato la domanda emersione presentata, ai sensi dell’art. 1ter del d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, in favore del cittadino extracomunitario S.F. per impossibilità di definirla, ciò in quanto le parti non si sono presentate nei giorni fissati per la definizione dell’istanza e poiché la sig.ra S.M. ha comunicato di non avere mai presentato tale domanda ed ha, anzi, sporto una querela.

Avverso tale determinazione insorge il sig. S.F. lamentando: I. violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e degli artt. 3 e 6, l. n. 241/1990; II. violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno deducendo l’infondatezza nel merito della domanda.

Il ricorso è infondato.

L’art.1 ter, c. 7, d.l. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, correla, espressamente, alla mancata comparizione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo, l’archiviazione dell’istanza.

Il procedimento di emersione di cui all’art. 1ter è, dunque, rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – e, a maggior ragione, il licenziamento del lavoratore, come lo stesso ricorrente afferma essere avvenuto nel caso di specie – implica necessariamente l’impossibilità per l’amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165; sez. II, 28 marzo 2011, n. 819).

A fronte di circostanze che denotavano l’assenza di volontà della sig.ra S.M. di volere addivenire alla conclusione del procedimento con la stipula del contratto di soggiorno, l’amministrazione non poteva, dunque, far altro che denegare il titolo di soggiorno per lavoro subordinato, difettando appunto il contratto di lavoro quale presupposto ineludibile per la finalizzazione del procedimento di regolarizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2323/2009).

Il provvedimento, infine, non è affetto da difetto di motivazione, rappresentando adeguatamente le ragioni – legate all’assenza di volontà del datore di lavoro di portare a conclusione il procedimento di emersione – per le quali ha ritenuto di archiviare l’istanza presentata in favore del ricorrente.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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