Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.H., destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal p.m. di Milano in data 15.4.2010 , con l’indicazione del fine pena alla data del 29.4.2011, tramite difensore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 6/7.7.2010 del gip del tribunale di Milano che, in sede esecutiva, rigettava l’istanza volta alla declaratoria di nullità del predetto provvedimento di esecuzione di pene per essere stato il provvedimento notificato ad un difensore, l’avv. Salvatore Arcadipane, non legittimato a difendere il detenuto nella fase esecutiva.

Ma puntualmente e correttamente il giudice della esecuzione ha evidenziato che proprio l’avvocato Arcadipane, difensore del ricorrente nella fase cognitiva, dal predetto era stato nominato il 2.3.2009 ancora difensore nella fase esecutiva e proprio in relazione a tale nomina era stato a lui notificato il provvedimento del P.M. del 15.4.2010. L’avv. Maria Caterina Inzillo, per la verità, era stata nominato difensore del prevenuto solo per il procedimento di sorveglianza ed in tale qualità non era legittimato a ricevere notifiche afferenti al procedimento esecutivo strictu sensu.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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