T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 1351 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

pecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il sig. Domenico Principato ha presentato alla Prefettura di Lodi, ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore del cittadino extracomunitario A.A.A.M..

Con il provvedimento impugnato, la Prefettura ha rigettato la domanda in quanto il reddito del datore di lavoro è risultato essere inferiore al limite minimo previsto dal d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

Avverso tale determinazione insorge il sig. A.A.A.M. lamentando: la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, carenza di motivazione, violazione dei principi relativi al giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e degli artt. 3, 24, 27 e 97 Cost.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

L’art. 1 ter, c. 4, lett. d), d.l. n. 78/2009, prevede che la dichiarazione di emersione di un lavoratore extracomunitario debba contenere, a pena di inammissibilità, "l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito".

Nel caso di specie, poiché il reddito del datore di lavoro è inferiore al minimo previsto dalla legge – e ciò non è oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente – l’amministrazione era, quindi, vincolata a disporre il rigetto dell’istanza.

Né la circostanza che la legge subordini la procedura di emersione al possesso, in capo al datore di lavoro, di un reddito minimo si pone in contrasto con la Costituzione: la capacità economica del datore di lavoro è, difatti, requisito necessario al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro e, quindi, la possibilità per la parte di addivenire alla stipula di un contratto di soggiorno.

Il provvedimento impugnato non può poi ritenersi viziato per omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante la non necessità di tale atto a fronte di un procedimento ad istanza di parte, quale è quello oggetto della presente controversia.

L’atto non è viziato neppure per omessa comunicazione al ricorrente del c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990: il procedimento previsto dall’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 è strutturato quale procedimento ad istanza del datore di lavoro ed è, pertanto, da ritenersi sufficiente che il preavviso di rigetto sia indirizzato a tale soggetto (come è avvenuto nel caso di specie con la comunicazione del 14.6.2010).

Sono, infine, inammissibili le censure volte a lamentare i difetti di notificazione dell’atto al sig. Principato: l’interesse così azionato è, invero, privo del requisito della personalità in quanto il risultato di vantaggio che mira a conseguire non attiene specificamente e direttamente alla sfera giuridica del ricorrente bensì a quella del datore di lavoro.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va pertanto respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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