Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21265 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.5.20110 il Magistrato di sorveglianza di Pavia rigettava il reclamo proposto da E.M., detenuto presso il carcere di Voghera, avverso il provvedimento del direttore del carcere che gli aveva rifiutato l’autorizzazione a disporre di consistente somma, pervenutagli a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione. Il ricorrente aveva formulato reclamo in quanto intendeva inviare alla famiglia un contributo in misura maggiore rispetto a quella consentita, pari ad euro 220 mensili. Il giudice a quo sottolineava nell’ordinanza impugnata che, in base alla circolare n. 3607/6057 del 9.2.2007 del DAP, è data facoltà alle direzioni dei carceri di autorizzare l’invio di somme di importo superiore quando le stesse siano derivate da lavoro dipendente o di utile finanziario derivante da produzione artigianale, intellettuale, artistica, indennità da malattia; osservava che nel caso di specie, la somma in questione sembrerebbe avere una fonte diversa, ma poichè l’elencazione non è tassativa, poteva ritenersi assimilabile, ragion per cui non vi erano motivi per precludere al condannato di inviare importi più consistenti alla famiglia. Cionondimeno le ragioni per le quali la direzione si era irrigidita erano dovute al fatto che il prevenuto aveva posto in essere comportamenti intimidatori e prevaricatori nei confronti del cappellano del carcere di Corno, con la finalità di aggirare i limiti di spesa settimanali e mensili previsti dalle disposizioni vigenti, tanto da essere stato trasferito a Voghera per motivi di sicurezza. Secondo il Magistrato di sorveglianza il prevenuto avrebbe potuto conferire procura ai familiari per consentire loro di disporre della somma, ma avendo ciò rifiutato, era giustificato il diniego di autorizzazione nel senso richiesto.

2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, personalmente, ribadendo che era sua intenzione aiutare la famiglia in difficoltà economiche, che non intendeva per motivi personali rilasciare procura ad alcuno, che lo stesso Magistrato di sorveglianza aveva convenuto che si potesse derogare al limite previsto dall’ordinamento del carcere, con il che si doleva che la giustificazione assunta fosse pretestuosa ed illegittima.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, poichè è contraddittoria la motivazione, atteso che viene ammesso da un lato che il limite quantitativo della somma da inviare alla famiglia possa essere superato, mentre dall’altro si avvalora il diniego sulla base di circostanze estranee rispetto alla possibilità di esercizio del diritto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E’ infatti di immediata evidenza il tratto contraddittorio del provvedimento impugnato, in cui le premesse non si accordano con le conclusioni: una volta infatti che è stato correttamente opinato che il detenuto aveva diritto, in base ad un’ interpretazione estensiva dei criteri indicati nella circolare menzionata, a prelevare dalla somma di denaro a lui pervenuta importi maggiori rispetto al limite di euro 220 a settimana, che è consentito inviare a ciascun familiare, doveva seguire l’autorizzazione nel senso richiesto. Non potevano infatti portare ad opinare diversamente, nè la circostanza che il detenuto avrebbe potuto ottenere analogo risultato con il conferimento di procura, atteso che andava rispettata la volontà del medesimo di non conferire alcun mandato in tale senso, nè le valutazioni sulla condotta tenuta in carcere dall’interessato, poichè la condotta configura variabile del tutto estranea in sede di giudizio sulla sussistenza del diritto vantato dal detenuto.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Pavia.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Pavia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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