Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 17/2009

costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente

Anton WIDMAIR – Consigliere relatore

Hans ZELGER – Consigliere

Terenzio DEL GAUDIO – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2007

presentato da

RECLA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Luigi Recla rappresentata e difesa dall’avv. Hubert Gapp, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stacul Andreas, in Bolzano, p.zza Vittoria, 47 giusta mandato speciale a margine del ricorso, – ricorrente –

c o n t r o

COMUNE DI SILANDRO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 188 dd. 08.05.2007 rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter, con elezione di domicilio presso il medesimo in Bolzano, via Alto Adige n. 40 giusta delega a margine dell’atto di costituzione, – resistente –

per l’accertamento

della non debenza del contributo di urbanizzazione.

Visto il ricorso notificato il 27.4.2007 e depositato in segreteria il 27.4.2007 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Silandro dd. 20.6.2007;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 19.11.2008 il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. H. Gapp per la società ricorrente e l’avv. G.D. Piattelli in sostituzione dell’avv. P. Platterper il Comune di Silandro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 27.04.2007 la ditta Recla srl adiva questo Tribunale Amministrativo affinché venisse accertato e dichiarato che la ditta Recla srl non era tenuta al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria come richiesti dal Comune di Silandro con provvedimento d.d. 03.04.2007, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Assumeva la ricorrente che la Giunta Provinciale di Bolzano con delibera n. 6291/1984 nella seduta del 12.11.1984 (all. 1 al ricorso), a fronte di richiesta della ditta Recla Gino & figli snc, ora Recla srl, di acquisto di un terreno costituito dalla pf. 278/20 CC Vezzano della Zona industriale di Silandro Vezzano, espropriata ed apprestata dalla Provincia di Bolzano ai sensi della LP 45/1972 e successive modifiche, deliberava di assegnare la predetta particella fondiaria in proprietà alla ditta Recla Gino & figli snc, ora Recla srl, alle condizioni di cui in delibera stessa; che con la delibera di assegnazione veniva determinato oltre al costo del terreno anche quello delle “infrastrutture” e che, a conclusione dell’iter burocratico (all. 2 al ricorso: concessione edilizia n. 992/A del 12.08.1986), la ricorrente ebbe ad intraprendere l’attività; che con delibera n. 7525 di data 21.12.1984 (all. 3 al ricorso) la Giunta Provinciale di Bolzano su richiesta della ditta Macmoter Nord srl deliberava di assegnare in proprietà a detta società la pf. 592/4 CC Vezzano della Zona industriale di Silandro/Vezzano, “espropriata ed apprestata” dalla Provincia di Bolzano ai sensi della LP 45/1972 e successive modificazioni, determinando oltre al “costo” del terreno anche quello delle “infrastrutture”; che con contratto di compravendita d.d. 19.5.1998 (all 4 al ricorso) la ricorrente ebbe ad acquistare dalla società Macmoter Nord srl la pf. 592/4 CC Vezzano; che a seguito di domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un capannone industriale sulla pf. 592/4 CC Vezzano (all. 5 al ricorso progetto ing. Dott. Ulrich Rechenmacher), il Comune di Silandro, su parere positivo della commissione edilizia, accoglieva la domanda (all. 6 al ricorso: racc. A.R. dd. 22.12.06) ed autorizzava gli scavi (all. 7 al ricorso); successivamente, determinava i costi di infrastruttura in € 250.250,50 (all. 8 al ricorso: lettera dd. 3.4.2007) e ne chiedeva il pagamento.

A fondamento del ricorso assume la ricorrente, in ostanza, che gli oneri di infrastrutture non erano dovuti, in primo luogo, perché la Provincia autonoma di Bolzano li aveva già incassati dalla società Macmoter Nord srl a seguito di provvedimento di assegnazione n. 7525/1984 riguardante la pf. 592/4 in CC Vezzano, successivamente ceduta con atto di compravendita dd. 19.5.1998 alla società ricorrente Recla srl, in secondo luogo perché la normativa provinciale, in particolare l’art. 9 LP 1/1978 e successive modifiche ed integrazioni, per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività industriale o artigianale, prevede, al rilascio della concessione, esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria.

Oltretutto lo stesso Ufficio affari legali dell’Urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano, avrebbe espresso parere negativo in ordine alla debenza degli oneri in caso di cessione della proprietà del terreno da parte dell’originario assegnatario in quanto i costi di infrastruttura risultavano già assolti dalla ditta assegnataria (alleg. 11 al ricorso: parere di data 9.6.2006).

Si costituiva in giudizio il Comune di Silandro con comparsa di data 20.6.2007 chiedendo il rigetto del ricorso, riservandosi di presentare nel prosieguo del giudizio controdeduzioni e documentazione.

Con memoria depositata in data 8.11.2008 il Comune ha precisato che la zona “Vezzano” di cui oggi si discute originariamente era una “zona industriale di interesse provinciale”, il cui piano d’attuazione era stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1293 di data 22.04.1974.

Le relative opere infrastrutturali (strade, canalizzazioni, illuminazione; linee elettriche e telefoniche ecc.), (cfr. doc. n. 5 del Comune) erano state realizzate nel lontano 1975 ad opera della Provincia autonoma di Bolzano.

La pf. 592/4 in CC Vezzano, intorno a cui ruota l’odierna controversia, si trova nella zona industriale di interesse provinciale “Vezzano”, che nel 2002 è stata ridefinita e trasformata in una “zona artigianale e per la piccola industria di interesse comunale”.

Questa zona per insediamenti produttivi (e specificatamente all’interno dell’ex – zona industriale “Vezzano” che originariamente era di interesse provinciale) era stata assegnata nel 1984 alla ditta Macmoter Nord AG, la quale per tale terreno aveva pagato 27.409.000.- Lire al m²: un prezzo di assegnazione rivalutato e scontato poi del 50% che teneva conto del “costo per il terreno e le infrastrutture” (cfr. doc. n. 3 della ricorrente).

Nel 1998 tale terreno, che era rimasto completamente inedificato, veniva poi venduto dalla Macmoter Nord AG alla odierna società ricorrente, la Recla GmbH.

Quest’ultima richiedeva, quindi, nel 2006 il rilascio di una concessione edilizia per costruire sulla pf. 592/4 e sulla confinante p.ed 94 un capannone per la produzione di salumi ed imballaggio ed il montaggio di un impianto fotovoltaico; si trattava, in sostanza, di un ampliamento della costruzione esistente sulla p.ed 94 la quale si sarebbe dovuta estendere fino alla confinante pf. 592/4.

Il relativo progetto otteneva il parere favorevole della Commissione edilizia, la quale subordinava, però, il rilascio della concessione al pagamento dei contributi di urbanizzazione primaria.

Tale contributo pari a 250.250,00 € (doc. n. 2 del Comune) era commisurato alla nuova cubatura che la ricorrente si apprestava ad edificare sulla pf. 592/4 e sulla p.ed 94.

Con memoria depositata il 16.10.2008 la ricorrente ha sviluppato le esposizioni di cui nel ricorso introduttivo ed ha confutato le argomentazioni del Comune resistente.

Alla pubblica udienza del 19.11.2008, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

1. Ritiene il Collegio, anzitutto, di poter esaminare il ricorso, anche se privo di motivi specifici, in applicazione del cosiddetto criterio sostanzialistico.

Invero, secondo un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, “l’onere della specificità dei motivi deve considerarsi assolto ove sia possibile desumere dal ricorso la natura e la portata delle doglianze avanzate, ancorché non siano indicati gli articoli di legge o di regolamento di cui si asserisce la violazione e, soltanto quando le censure non indichino altresì i principi violati e le ragioni per le quali l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un atto diverso, va affermata l’assoluta genericità del motivo così formulato, con conseguente declaratoria di inammissibilità “(così TAR Lazio, Roma, sez. II, 24.04.2007, n. 3679; cfr. anche C.St., sez. V, 28.11.2005, n. 6643; 04.05.2004, n. 2715; 11.04.1990, n. 359; TRGA Bolzano, 24.03.1998, n. 65; 27.06.1998, n. 182 e 22.07.2008, n. 262).

Orbene, nel caso specifico i motivi di ricorso, pur non essendo formalmente enunciati, possono essere agevolmente desunti dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso; di talché l’onere della specificità dei motivi deve considerarsi assolto.

In sostanza, la ricorrente si duole che il Sindaco illegittimamente avrebbe subordinato il rilascio della concessione edilizia per costruire sulla pf. 592/4 e sulla confinante p.ed 94 un capannone industriale al pagamento dei contributi di urbanizzazione primaria.

La doglianza si fonda sull’assunto che il terreno di cui trattasi era stato acquistato dalla ditta Macmoter Nord srl nel 1984 a seguito di assegnazione in proprietà ai sensi della LP 15/1972 e della LP 45/1972, avvenuta con deliberazione della GPB n. 7525 del 21.12.1984.

La ricorrente richiama, in particolare l’art. 1 della LP 45/1972, secondo il quale “– omissis – la Giunta provinciale, in armonia con i programmi di sviluppo economico e con gli strumenti urbanistici vigenti, acquisisce od acquisisce ed appresta o eventualmente appresta aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed aliena le stesse a società ed ai privati esercenti attività produttive – omissis”.

Il compendio in oggetto essendo stato inserito nella zona industriale di Silandro/Vezzano rientrava nell’ambito di applicazione del piano di attuazione per gli insediamenti produttivi “Vezzano”, predisposto per tale zona nel 1974 e come tale, in base all’art. 27 della legge 865/1971, avrebbe ottenuto chiara finalità di area idonea ed attrezzata per favorire lo sviluppo di attività economiche, tutto ad un prezzo “politico” e previa espropriazione e urbanizzazione. Nella delibera della Giunta provinciale di assegnazione dell’area di che trattasi si definirebbe espressamente il prezzo per l’assegnazione dell’area comprensivo sia del costo del terreno sia del costo per le infrastrutture.

Da quanto esposto sarebbe da dedurre che il prezzo con cui è stata assegnata l’area fosse comprensivo anche delle spese necessarie per l’urbanizzazione dell’area, effettivamente sostenute dall’ente espropriante per l’apprestamento del terreno.

La ricorrente chiede pertanto a questo Tribunale di accertare e di dichiarare la non debbenza degli oneri di urbanizzazione primaria da parte della società ricorrente Recla srl come determinati con lettera 03.04.2007 e richiesti dal Comune ai fini del rilascio della concessione di costruzione riguardante la realizzazione del capannone industriale sulle pf. 592/4 CC Vezzano.

Il ricorso va rigettato in quanto la richiesta di accertamento e dichiarazione per la causale di cui in motivazione del ricorso non ha pregio.

2. Osserva innanzitutto il Collegio che il rilascio di una concessione edilizia è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione o all’impegno dell’attuazione delle stesse. Il rilascio della concessione edilizia presuppone, pertanto, l’esistenza di tali opere risp. obbliga il richiedente la concessione edilizia a corrispondere al Comune tutti i contributi previsti appunto da prescrizioni normative, regolamentari o contrattuali. Qualsiasi indicazione inerente l’avvenuto adempimento di tali pagamenti contenuta nella concessione edilizia risp. nella licenza d’uso (che di regola non sono che clausole di rito) non libera il debitore da eventuali contributi integrativi, restando tale facoltà del Comune a seguito di nuovi calcoli, a copertura degli importi dovuti per contributi al costo di costruzione o per oneri di urbanizzazione.

Come già illustrato in fatto, il Comune di Silandro, con lettera 22.12.06, accoglieva la domanda di concessione di costruzione riguardante la realizzazione di un capannone industriale , con lettera 3.4.07, determinava i costi di infrastruttura.

Costituisce giurisprudenza pacifica che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di corrispondere i relativi contributi è rappresentato dal rilascio della concessione, con la conseguenza che è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione del contributo (cfr. C.St., sez. V, 25.10.1993, n. 1071 e 6.12.1999, n. 2056; C.St., Sez. VI, 18.3.2004, n. 1435; TRGA Bolzano 4.12.2007, n. 351).

Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce infatti rimborso delle spese sostenute (anche solo virtualmente) dal Comune per l’urbanizzazione ed ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che il Comune si addossa per la collettività per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione.

3. Il Collegio intende sottolineare che l’evidenziazione del Comune riportata in fatto e risultante dalla memoria difensiva depositata l’8.11.2008 è rimasta incontestata, dalla quale peraltro si ricava che proprio in funzione dell’edificazione in base alla concessione edilizia n. 34/2007 avente appunto ad oggetto la costruzione del capannone per la produzione di salumi ed imballaggio, ormai realizzata, la Recla srl iniziava ad indirizzare all’amministrazione locale varie richieste aventi ad oggetto il potenziamento ed il rinnovamento di alcune strutture: tra le altre cose veniva richiesto l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas, lo spostamento dei canali delle acque reflue (doc. n. 9 a – h del Comune) ed il potenziamento dell’allacciamento elettrico.

A tal proposito ricorda il Comune di Silandro che nel 2006 aveva avviato un progetto di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture primarie della zona produttiva in questione.

Tale iniziativa, resasi necessaria dall’inevitabile usura di parte delle vecchie infrastrutture e dal progressivo addensamento di nuove imprese in quella zona, oltre che dalle connaturali esigenze di ammodernamento e rafforzamento delle imprese ivi giá insediate, prevedeva il potenziamento dell’allacciamento elettrico, il rinnovamento della rete di distribuzione di acqua potabile, il potenziamento ed il rinnovamento della canalizzazione (cfr. doc. n. 6 a e 6 b del Comune).

4. La tesi della ricorrente secondo la quale gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria non sarebbero (più) dovuti, in quanto gli stessi erano giá stati pagati dall’allora società proprietaria del terreno de quo ovvero dalla Macmoter Nord AG, non può essere condivisa in quanto, è da ribadire, non tiene conto di alcune peculiarità della fattispecie qui in esame e cioè che quelle opere di urbanizzazione – per le quali la Macmoter aveva pagato allora una determinata somma – sono state ora (o stanno per essere) potenziate e rinnovate. Ciò significa che il contributo di urbanizzazione che viene ora richiesto alla Recla srl non riguarda le opere realizzate allora dalla Provincia bensì riguarda “nuove” opere di urbanizzazione ovvero riguarda il potenziamento ed il rinnovamento delle opere di urbanizzazione esistenti.

L’attuale richiesta di contributo, pertanto, si riferisce ad un quid novi rispetto a quanto era stato allora corrisposto dalla Macmoter Nord AG, che non era stato considerato nel prezzo pagato allora.

Come osserva il Comune, il fatto che la Macmoter Nord abbia pagato a suo tempo un prezzo per l’assegnazione del terreno de quo che teneva conto del “costo per il terreno e le infrastrutture” (del 1975), non vuol dire che essa sia esonerata a vita dalla corresponsione di ulteriori oneri di urbanizzazione primaria.

La normativa urbanistica provinciale è chiara quando prevede all’art. 48, comma 3 che “i costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento – anche in considerazione di un ampliamento della zona produttiva – vengono sempre suddivisi proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili siti nella zona produttiva stessa”.

Il principio che se ne ricava è che delle ulteriori e nuove urbanizzazioni (ed il potenziamento ed il rinnovamento delle opere di urbanizzazione sono sostanzialmente da considerarsi tali) rispondono comunque, in quota parte, tutti gli assegnatari e proprietari della zona produttiva, anche se essi hanno già contribuito precedentemente alle originarie opere di urbanizzazione primaria.

Ne consegue che il nuovo capannone realizzato dalla società ricorrente deve partecipare al potenziamento ed al rinnovamento delle opere di urbanizzazione primaria, tanto più se si considera che è la stessa ricorrente ad aver richiesto negli ultimi tempi, come fa presente il Comune, un potenziamento degli allacciamenti e delle infrastrutture esistenti (cfr. doc. n. 9 a – h), in quanto quest’ultimi erano ormai da considerarsi inadeguati alle sue nuove esigenze.

Al riguardo il Comune precisa che anche la Recla srl sfrutta ed utilizza il potenziamento ed il rinnovamento delle opere di urbanizzazione della zona.

Per quanto sopra, ad avviso del Collegio, la Recla srl deve contribuire alla nuova urbanizzazione come è stata messa in conto dal Comune di Silandro.

Sottolinea infine il Comune che la zona produttiva de qua si è vista aumentare nel 2003 la propria densità fondiaria netta da 5,4 mc x m² a 6,0 mc x m² (cfr. doc. n. 10 del Comune).

Ciò vuol dire che su quelle stesse aree per cui allora era stato pagato determinato contributo di urbanizzazione, oggi si può edificare una volumetria maggiore; dal che consegue, in sostanza, che anche il carico e l’impatto urbanistico delle singole proprietà sulla zona sono andati proporzionalmente ad aumentare.

Tale aumento del carico urbanistico a sua volta comporta un proporzionale aumento delle opere di urbanizzazione primaria ovvero un potenziamento e rinnovamento delle stesse.

Il logico corollario di tutto ciò è, quindi, un proporzionale aumento degli oneri di urbanizzazione anche a carico di coloro che, sebbene abbiano già pagato le urbanizzazioni “originarie”, hanno poi beneficiato in primis dell’aumento di cubatura ovvero del potenziamento e rinnovamento delle opere di urbanizzazione (cfr. in tal senso TRGA Bolzano n. 69/2003).

Appare pacifico che la stessa ricorrente, in base alla nuova densità fondiaria approvata, dispone ora per le sue aree di una cubatura massima ammessa di 143.364 mc, laddove in base all’originario indice ne avrebbe avuto solo 129.027,6 mc.

Si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ampliamento della zona produttiva proprio così come contemplato dal citato art. 48, comma 3 della legge urbanistica provinciale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di SIlandro, liquidate in complessive Euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 19.11.2008.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Anton WIDMAIR

/pf/ih

N. R.G. 118/2007

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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