T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 1349

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. F.D.G.S. lamenta l’illegittimità, per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza, da lui presentata, di concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento avviato dal ricorrente non risulta, difatti, essere stato riscontrato dall’amministrazione, in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza di concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal sig. F.D.G.S..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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