Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21219 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- C.C. e R.U. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma, datata 23.4/10.5.2010 che, per entrambi, confermava la loro responsabilità in ordine al delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (hascisc) – ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, e che per C. confermava sì la responsabilità in concorso con altri, in ordine a due episodi – capi b) ed f) – di intermediazione di spaccio di hascisc – ma ne escludeva la partecipazione ad un terzo- capo c)- e riformava così su questo specifico punto la pregressa sentenza del tribunale della stessa città in data 11.2/10.4.2009, rimodulando, di conseguenza, la pena complessiva e determinandola in anni 11 di reclusione, e che per il R. determinava la pena, in seguito alla concessione delle attenuanti generiche, in anni sette di reclusione.

2- La dichiarazione di colpevolezza dei due ricorrenti veniva tratta, sia dai giudici di primo grado sia da quelli del secondo, in base ai contenuti di conversazioni telefoniche tra gli imputati e gli organizzatori e partecipi della associazione, alcuni giudicati con separati giudizi, altri nel procedimento de quo ma non ricorrenti, conversazioni riscontrate da numerosi sequestri di stupefacente nel corso di attività per l’appunto emerse dalle intercettazioni nonchè a pedinamenti conseguenti alle predette.

La partecipazione del C.C., in particolare, era emersa, secondo i giudici di merito, dal riferimento al predetto, nel contesto di conversazioni tra altri correi, con il soprannome di "(OMISSIS)", nonchè da conversazioni tra il predetto ed altri partecipi della associazione criminosa.

Dal riferimento non equivoco, secondo il pensiero dei giudici di merito, nelle conversazioni intercettate a traffici di droga, le sentenze di merito collocano l’imputato nella posizione e (funzione di intermediario, quale referente in Spagna per il reperimento e per il pagamento dello stupefacente tra coloro che ivi lo procuravano e coloro che lo commissionavano in Italia.

Parimenti la posizione di R.U., quale partecipe all’associazione con funzione di collegamento tra il padre G., detenuto, – imputato in un separato procedimento e coinvolto in posizione verticistica nella associazione – e gli altri correi emergeva dal contenuto di conversazioni telefoniche, insieme al ruolo, tratto in specie da una conversazione del 7.5.2004 tra C.C. ed altro coimputato V.D. (per il quale, come per R.G., si è proceduto separatamente), di detentore del denaro della associazione incaricato di occuparsi dei pagamenti al posto del padre detenuto.

3- Con cinque motivi di ricorso C.C. deduce, con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e):

a) Mancata assunzione della prova fonica tesa ad individuare l’interlocutore delle conversazioni a lui attribuite ed illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui identifica nell’imputato il riferimento al "(OMISSIS)" nelle conversazioni tra altre persone. Il fatto, si precisa, che tale nomignolo gli venga attribuito in alcune telefonate di cui egli stesso è l’interlocutore, e per le quali è coinvolto nell’episodio del traffico di stupefacente in (OMISSIS) (- capo f – e per il quale è reo confesso) non può comportare che l’uso di tale nomignolo, peraltro comune, in altre telefonate e tra terze persone, sia stato fatto riferendolo alla sua persona. b) Illogicità della motivazione nella parte in cui deduce la partecipazione alla associazione criminosa dal fatto della commissione delle condotte costitutive,in tesi, dei reati-fine, senza il riferimento a circostanze dalle quali sia possibile dedurre la disponibilità e l’impegno del ricorrente a svolgere, ih modo permanente e continuativo, in seno alla associazione, un determinato compito. Peraltro l’imputato, dopo le decisioni di primo e secondo grado, deve rispondere solo di due condotte di spaccio, contestate rispettivamente ai capi b) – importazione di 38 Kg di Hashish in (OMISSIS) – ed f) – importazione di 120 Kg. di hashish in (OMISSIS)-, separati l’uno dall’altro da un ampio hiatus temporale. Ancora: non sarebbero emersi elementi di prova su periodiche rimesse di denaro al C. e le telefonate richiamate dalla sentenza fino al maggio 2004 non hanno un contenuto univoco, ma neutro;

c) le prove con riferimento al reato contestato al capo b) sarebbero evanescenti tanto che il gip ne dava atto nell’ordinanza cautelare.

La sentenza di secondo grado omette qualsiasi riferimento valutativo autonomo alle censure mosse alla decisione dei primi giudici con riferimento alle due telefonate del 7.10.2003: che cioè il "(OMISSIS)" menzionato in relazione di una partita di haschish, della quale il fornitore non aveva ricevuto il corrispettivo in denaro, non poteva essere C. perchè in altra telefonata, del 1.7.2004 gli interlocutori, tali M. e V., parlano del sequestro e indicano il nome di tale P., che non può essere l’odierno ricorrente;

d) mancata riduzione della pena conseguente al fatto che il ricorrente, dopo che in sede di udienza preliminare aveva richiesto il rito abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune conversazioni telefoniche ed all’esame di due coimputati, richiesta rigettata dal giudice, aveva reiterato la richiesta davanti al tribunale ed a fronte di una nuova decisione di rigetto, aveva infine chiesto il rito abbreviato semplice. Il giudizio si era però svolto con il rito ordinario ed all’esito non era stata concessa la diminuzione di un terzo, malgrado che in dibattimento l’oggetto della escussione e discussione si fosse particolarmente concentrata sui contenuti e sui soggetti delle conversazioni intercettate. c) illegittimo diniego delle richieste attenuanti genetiche per non essere state valutate circostanze rilevanti, quali la forzata presenza dell’imputato in Spagna, dove era fuggito dall’Italia per sottrarsi alla vendetta di malavitosi, il suo stato di indigenza, il fatto che in tesi le attività di spaccio riguardavano droghe leggere.

4- Con due motivi di ricorso R.U. denuncia, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), illogica motivazione in ordine alla sua partecipazione alla associazione, non avendovi assunto alcun ruolo, ma essendosi limitato a fornire notizie in merito alla posizione del proprio padre, G., alle persone che gli telefonavano, ed illogica motivazione, ancora, per la disposta confisca ex L. n. 354 del 1992, art. 12 sexies, per la chiara derivazione dei beni sequestrati da lecite fonti di guadagno, giusta la documentazione depositata.

5- Il ricorso del C. non è fondato, fondato solo in parte invece è il ricorso del R.. Quanto alla valutazione dei contenuti delle intercettazioni e dei soggetti a cui rapportare le voci registrate, deve, quanto ai primi, rilevarsi che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (v., per tutte, Sez. 6,8.1/30.4.2008, Gionta e a. Rv 239724). La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Ma se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell’accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi sul piano della legittimità (ancora, v. per tutte, in termini, Sez. 5, 14.7/19.9.1997, Ingrosso, Rv 209620).

Nel caso di specie il contesto delle telefonate vede persone già in passato indagate per la stessa tipologia dei reati, le informazioni relative ai loro movimenti trovano riscontro in contemporanei pedinamenti ed in puntuali relazioni di servizio, in seguito alle tracce derivanti alle intercettazioni tra gli stessi soggetti si è potuto procedere a sequestri di droga che coinvolgono soggetti tra loro collegati: tutti elementi che, in mancanza di una spiegazione alternativa, offerta dai ricorrenti, pongono il discorso giustificativo giudiziale sul significato ritenuto delle conversazioni e sulla identità degli interlocutori in posizioni di sicura inattaccabilità sul piano della legittimità. Nel caso di specie C.C., mentre non contesta la paternità di una delle voci intercettate nelle telefonate dalle quali i giudici di merito hanno ritenuto di desumere la sua responsabilità in ordine al delitto di importazione dello stupefacente di cui al capo f)- ed in ordine alla cui responsabilità il ricorrente non muove censure specifiche ma solo negatorie assertive- la contesta invece con riferimento ad una serie di telefonate dalle quali la sentenza ha tratto prove di responsabilità e in ordine al delitto associativo e in ordine all’episodio di importazione di cui al capo b). Ebbene il non equivoco riferimento al "(OMISSIS)" identificato nell’imputato si sottrae a censure sul piano della logica e della congruità.

Perchè con tale soprannome il ricorrente è pacificamente chiamato in alcune telefonate, quelle del 18.5 e 23.6.2004, e non si vede la ragione perchè con lo stesso nomignolo in altre telefonate si dovessero identificare persone diverse. Specie nelle telefonate in data 7.10.2003, con riferimento all’episodio di spaccio del (OMISSIS), il "piccoletto" viene chiamato in causa e lo stesso, parlando con il correo V., sollecita il pagamento di una partita per la quale il piccoletto sarebbe stato in qualche modo sequestrato dal fornitore. Ed il riscontro i giudici di primo grado lo rinvengono nel fatto che lo stupefacente fu sequestrato il 22.9.2003, e l’imputato si trova in Spagna cinque giorni prima del predetto sequestro. La obiezione che in una telefonata di poco meno di un anno dopo, tra persone diverse da quelle dialoganti nella indicate pregresse conversazioni, il 1.7.2004 si faccia riferimento ad un certo P. quale soggetto passivo di un sequestro non vale certo ad infirmare il discorso giustificativo giudiziale, perchè ipotesi alternativa del tutto equivoca e che del resto si presenta compatibile con il diverso "sequestro" a cui si fa riferimento nelle conversazioni contestate.

Parimenti non colgono le censure e del C., come del R. U., laddove ritengono l’omessa motivazione in ordine alla loro partecipazione all’associazione criminosa: questa può ben configurarsi a fronte di una attività che si snoda nel tempo, che vede i vari soggetti con posizioni e funzioni diverse – quali i finanziatori, i soggetti che ricevono la droga in Italia, i corrieri, chi tiene i collegamenti – ,e che evidenzia anche una rudimentale organizzazione con compiti specifici. Ora il C., il (OMISSIS), è presente in una serie di conversazioni telefoniche, solo alcune delle quali m sono considerate dall’imputato, che denotano la sua costante presenza in traffici non tutti per la verità emersi nel corso della indagine.

Il R. poi, il cui padre si colloca in una posizione di vertice, emerge dalle telefonate come il punto di riferimento dei correi in libertà che vogliono contattare il genitore, ristretto in carcere. Sintomatica la telefonata del 7.5.2004, per nulla considerata dai motivi di ricorso, nella quale V., si lamenta con il C. perchè il R. si tratteneva i soldi in attesa delle direttive del padre. Ma sulla posizione del R. si ritornerà da qui a tra poco.

7- Anche l’eccezione in rito di C.C. non merita accoglimento.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè non ha ridotto di un terzo la pena inflitta malgrado il predetto, una volta rigettata per ben due volte, prima dal gup, poi dal tribunale la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ha avanzato una terza richiesta questa volta di giudizio abbreviato semplice.

Ora è pur vero che a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell’imputato. Una valutazione di ammissibilità è prevista soltanto nella ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato, sempre che sia stata ritualmente e tempestivamente proposta, sia subordinata ad una integrazione probatoria. Solo in questa ipotesi sarà possibile reiterare la richiesta in dibattimento e pretendere, in caso di rifiuto ingiustificato, all’esito del dibattimento la riduzione del terzo ove il pregresso rifiuto sia stato ritenuto ingiustificato.

Ma non sarà certo possibile, una volta prescelta, senza successo, la via della richiesta condizionata all’integrazione probatoria del giudizio abbreviato, avanzare una richiesta di abbreviato semplice in una fase del procedimento ormai preclusa, per doversi a pena di decadenza, presentare la relativa richiesta "fino a che non siano formulate le conclusioni nell’udienza preliminare a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p..

A tale regola non si è sottratta certo Cass. Sez. 1, 17.9/9.10 2003, Mores, richiamata impropriamente dal ricorrente: la decisione, invero, ha riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato in seguito alla opposizione al decreto penale di condanna. Ora il limite temporale di cui all’art. 461 c.p.p. concerne esclusivamente la proposizione di opposizione nonchè la richiesta di rito alternativo e non già le ulteriori indicazioni che possono caratterizzare tali riti (cfr. commi 1-3 del citato articolo 461). Tante che l’art. 464 c.p.p., comma 1, dedicato al giudizio in seguito alla opposizione, richiama le disposizioni dell’art. 438 c.p.p., commi 3 e 5, per confermare che nessuna questione di tardività può farsi in ordine alla indicazione, subordinata l’una alla non concessione dell’altra, della scelta del rito abbreviato, comunque richiesto in sede di opposizione, se condizionato o semplice. Del resto può dirsi che una tale possibilità, nella particolare fattispecie del giudizio abbreviato in seguito all’opposizione a decreto penale di condanna, è imposta per consentire alla difesa la più ampia libertà e garanzia di valutazione, dati gli stretti termini – quindici giorni dalla notificazione del decreto – entro i quali si deve proporre opposizione ai sensi dell’art. 461 c.p.p..

Occorre quindi ribadire che la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio ordinario la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata (Sez. 3, 2.12.2010/ 21.1.2011, C. e a.,Rv 249054).

L’opinione contraria colliderebbe con evidenza con la ratto dell’istituto funzionale a collegare il beneficio della riduzione di pena a ragioni di economia processuale che, nel caso proposto dalla difesa, verrebbero del tutto a mancare, come, per derivazione,le ragioni sottese al diritto ad una diminuzione di pena per il proprio corretto comportamento processuale.

Nè il motivo di ricorso potrebbe essere recuperato in favore dell’imputato che censura anche il giudizio di merito che ha valutato correttamente respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sia in primo che in secondo grado. Invero sfugge al controllo di legittimità la motivazione giudiziale che, con congruo e perciò stesso insindacabile valutazione, ritiene l’ininfluente ai fini del decidere la richiesta prova integrativa che, nella specie, si risolveva in una mera trascrizione di conversazioni telefoniche già acquisite mediante registrazione fonica, nonchè nell’esame di due coimputati che avrebbero dovuto deporre sulla riferibilità, già per altra via acquisita, delle voci registrate del C..

8- Anche l’ultimo motivo di ricorso del C., in ordine al vizio di motivazione sulle denegate attenuanti generiche, non merita accoglimento: le attenuanti generiche possono essere negate anche solo in base ai precedenti penali perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore della personalità dell’imputato. Tale giudizio di disvalore, però, deve trovare obiettiva rispondenza nelle risultanze processuali, giacchè, diversamente, la motivazione sarebbe inficiata dal travisamento delle stesse, alle quali deve corrispondere obiettivamente non soltanto l’esistenza dei precedenti penali, ma anche la valutazione di gravità che il giudice vi attribuisca, poichè la valutazione negativa della personalità dell’imputato – posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche – non è tanto nell’esistenza di precedenti penali, quanto nel giudizio di gravità degli stessi. E la Corte ne ha espressamente indicato la gravità e la specificità. 9- Il primo motivo del ricorso del R.U. deve parimenti respingersi perchè non fondato. La difesa del ricorrente, anche nella discussione orale, ha, con insistenza e con diffusione di argomenti, prospettato, con riferimento alle conversazioni intercettate, per la verità una posizione di neutralità dell’imputato coinvolto in conversazioni sì tra interlocutori, partecipi della associazione, interessati però solo ad avere notizie del padre, R.G., detenuto per conoscerne la possibilità di scarcerazione.

In senso contrario il discorso giustificativo giudiziale si snoda attraverso una serie di indicazioni e considerazioni che, con riferimento a puntuali circostanze di fatto, collocano l’imputato in una posizione di piena responsabilità in ordine al delitto associativo: da un lato non è contestata la serie dei contatti e degli incontri con molti dei partecipi alla associazione, così con T.P., V.D., E.J., il che non si concilia molto con la tesi di una sua estraneità agli affari propri della associazione che continuano malgrado lo stato detentivo di R.G., capo indiscusso della cosca. Dall’altro i motivi di ricorso omettono ogni considerazione sulle conversazioni tra terzi ma che coinvolgono l’imputato in posizioni di sicura responsabilità: le due conversazioni intercettate il 7.5.2004, rispettivamente alle ore 14,07 ed alle ore 20,09 tra V. e C., sono univoche nell’indicare R.U. come colui che tiene i soldi della associazione e che resiste alla richiesta di denaro dei correi, condizionandone la consegna alle direttive sul punto del proprio padre, e che è ben consapevole dei traffici illeciti che coinvolgono gli interlocutori che ,in assenza operativa del padre, assumono il figlio come loro punto di riferimento.

Ne consegue che nel momento del controllo della motivazione del giudice di merito, la corte di cassazione deve limitarsi a verificare se questa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento in base all’esame degli atti del processo valorizzati in sede di merito, non essendo consentito superare il limite rigoroso che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso da quanto compiuto dai giudici di merito i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

E’, invece, il secondo motivo di ricorso quello proposto con fondamento da R.U.. Invero la disposta confisca ex L. n. 354 del 1992, art. 12 sexies di due autovetture di pregio e di un motociclo è stata disposta richiamando il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e rilevando tout court il carattere obbligatorio della misura. Ma è illegittima la sentenza con cui il giudice disponga la confisca, ex D.L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, senza motivare in ordine alla mancanza di giustificazioni circa la provenienza del bene confiscato nonchè in ordine alla sussistenza di una sproporzione tra il valore economico di tale bene ed il reddito dichiarato dall’imputato (Sez. 1,11.2/26.4.2010, Vendemini e a., Rv 247237; Sez. 4, 22.9/2.12.2005, Orenze Capiton, Rv 232733; Sez. 1,25.9/25.10.2000,Vergano e a.,Rv 217187).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di R.U. limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; rigetta nel resto il ricorso del R. e rigetta il ricorso di C.C. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *