T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 1346 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– anche ove fosse veritiera l’affermazione (peraltro non provata) secondo cui la sig.ra P. avrebbe acquistato la costruzione oggetto dell’ordinanza di demolizione nel 1969, la valutazione di abusività dell’opera non sarebbe intaccata: l’obbligo di richiedere la licenza edilizia per realizzare nuove edificazioni è stato, difatti, introdotto dall’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 942 per gli immobili situati nei centri urbani ed esteso all’intero territorio comunale con l’entrata in vigore della c.d. legge ponte n. 765 del 1967.

Per costante giurisprudenza, inoltre, l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell’ingiunzione di demolizione impartita, pur ove l’abuso sia stato commesso prima della traslazione della proprietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40; TAR Lombardia, sez. IV, 31 maggio 2010, n. 1721).

– l’affermazione della erroneità della dislocazione della costruzione è generica e non supportata neppure da un principio di prova che consenta di porre in dubbio quanto attestato dall’amministrazione e quanto dalla stessa accertato a seguito di sopralluogo, circa il collocarsi dell’opera in questione entro il limite di rispetto ferroviario;

– parimenti priva di alcun riscontro probatorio è l’affermazione – smentita dall’amministrazione – secondo cui le opere di ristrutturazione sarebbero state eseguite previo parere positivo del Comune di Mornago.

Il provvedimento impugnato è, dunque, esente da tutti i vizi lamentati.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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