T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1344 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano l’atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Campione d’Italia aveva negato la concessione edilizia in sanatoria sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione edilizia chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

Con motivi aggiunti impugnavano il provvedimento del dicembre 2000 del comune con cui era stata ingiunta la demolizione con preavviso circa la data di inizio dei lavori.

In relazione a tale provvedimento il Collegio alla camera di consiglio del 20.2.2001 accoglieva l’istanza di sospensiva.

Si costituiva ad opponendum D.I.M. che eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché l’atto impugnato con i motivi aggiunti si inseriva in una procedura di ottemperanza alla sentenza 829\1996 del Consiglio di Stato che aveva annullato alcune concessioni edilizie rilasciate nell’ambito dell’attuazione del Piano di lottizzazione " Posero ", in esecuzione della quale a seguito della sentenza 5221/2000 del Consiglio di Stato era stato nominato il Prefetto di Como quale commissario ad acta che avrebbe dovuto vigilare sulla sollecita esecuzione del giudicato.

Riteneva altresì esistente un ulteriore motivo di inammissibilità in quanto in qualità di controinteressato non aveva ricevuto la notifica del provvedimento.

Nelle more della fissazione dell’udienza di merito i ricorrenti presentavano istanza di condono ex D.L. 326\2003 che veniva accolta con provvedimento del 5.4.2011 del comune di Campione d’Italia.

L’intervenuto ad opponendum chiedeva che non veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della regolarizzazione poiché il provvedimento di concessione del condono doveva essere considerato nullo in quanto assunto n elusione del giudicato ed insisteva per l’incompetenza di questo giudice poiché l’oggetto della controversia apparteneva al Consiglio di Stato quale giudice dell’ottemperanza.

Le eccezioni dell’intervenuto ad opponendum non possono essere accolte.

Egli innanzitutto non riveste la qualità di controinteressato, circostanza che avrebbe reso inammissibile il ricorso per mancata notifica, in quanto i provvedimenti impugnati riguardano un’istanza di concessione in sanatoria che il comune aveva respinto e rispetto alla quale l’interesse dell’ing. Dello Jacono è di mero fatto poichè il provvedimento consente di realizzare lo stesso risultato ottenuto con la sentenza 829\1996 del Consiglio di Stato per l’esecuzione della quale sta agendo in sede di ottemperanza.

Non vi è incompetenza di questo giudice ad esaminare la vicenda portata alla sua attenzione poiché i provvedimenti impugnati differiscono da quelli oggetto della sentenza che deve essere eseguita anche se, nel caso dell’ordinanza del 12.12.2000, rivolti verso lo stesso obiettivo.

Non può essere accolta la richiesta di non dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per una ragione di ordine sostanziale ed una di ordine processuale.

Quanto alla prima, non è possibile ritenere che un provvedimento successivo e relativo ad un fatto sopravvenuto come il decreto legge del 2003 che ha aperto i termini per istanze di condono, sia elusivo del giudicato, se non dopo averlo impugnato ed aver ottenuto una pronuncia in tal senso da parte del giudice.

In relazione al motivo di ordine processuale, va osservato come l’intervento ad opponendum è un intervento adesivo dipendente che è legato alle decisioni che la parte adiuvata assume nel processo.

Non è quindi ammissibile che, a fronte della richiesta della parte resistente di dichiarare il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l’intervenuto ad opponendum richieda una diverso tipo di conclusione del processo.

Peraltro le ragioni dell’intervenuto non sono lese dal tipo di pronuncia richiesta dal Comune di Campione d’Italia poiché è pur sempre pendente il processo per l’ottemperanza alla sentenza 829\1996 dove potrà far valere le sue ragioni anche nei confronti del provvedimento di accoglimento dell’istanza di condono che, qualora sia ritenuto elusivo del giudicato dal Consiglio di Stato, non potrà impedire che si proceda alla demolizione delle costruzioni relative alle concessioni edilizie annullate con la sentenza da eseguire.

Nel presente giudizio il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’accoglimento dell’istanza di condono consente di ritenere non più lesivo il precedente diniego di concessione in sanatoria ed ineseguibile la conseguente ordinanza di demolizione.

Stante la pronuncia in rito possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *