Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20072 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 29 marzo 2006 e notificata il 7 luglio 2006, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’opposizione proposta dalla Banca di Legnano s.p.a. allo stato passivo della Amministrazione Straordinaria della Cariboni Paride s.p.a., riconoscendo al credito di Euro 215.858,34, già ammesso al passivo in via chirografaria, la prelazione ipotecaria, anche per gli interessi.

2. Avverso tale sentenza la Cariboni Paride s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto, con atto notificato il 18 luglio 2006, ricorso a questa Corte, basato su cinque motivi. Resiste la Banca di Legnano spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. Il collegio ha disposto redigersi motivazione semplificata.

4. L’eccezione, sollevata dalla ricorrente in memoria, di tardività della notifica del controricorso è infondata. Nella specie il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., deve ritenersi sospeso, L. n. 742 del 1969, ex art. 1, durante il periodo feriale, non essendo applicabile nè la deroga disposta dalla L. n. 95 del 1979, art. 6 (che opera solo in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza) nè, in ragione della natura del credito azionato, quella prevista dalla L. n. 742, art. 3. 5. Esaminando i motivi della impugnazione proposta – con i quali si denunziano, rispettivamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, e segg., della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, nonchè vizi di motivazione – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 29 marzo 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; Id. n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazìone della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli elementi suindicati, si che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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