Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oro di Roma.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14.7.2009 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione l’imputato X. per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, essendosi trattenuto illegalmente sul nostro territorio, ancorchè destinatario di ordine di allontanamento emesso dal Questore di Palermo il 16.11.2007. I giudici di merito hanno escluso la ricorrenza della esimente del giustificato motivo perchè l’imputato non si era attivato presso l’autorità consolare per il rilascio dei documenti utili per espatriare e poi perchè fu colto all’interno di un fondo dove svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di terzi, con il che non era configurabile una situazione di assoluta impossidenza tale da impedire l’acquisto del biglietto.

2. Avverso la sentenza ha interposto ricorso per Cassazione la difesa che deduce:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter in ordine alla mancata applicazione dell’esimente, non avendo la Corte territoriale esaminato tutte le emergenze che erano agli atti. Ricorda la difesa che era stato emesso decreto di espulsione dal Prefetto di Palermo, in data 16.11.2007, nei confronti dello X., cui fece seguito, in pari data, l’ordine di espulsione del Questore di Palermo con cui veniva concesso un termine di giorni cinque allo straniero per lasciare il territorio nazionale, a fronte della mancato possesso dei documenti di viaggio e della mancanza di posti disponibili in centri di accoglienza ; che lo X. fu arrestato il 23.11.2007, cioè due giorni dopo lo scadere del termine intimato. Veniva sottolineato che il prevenuto aveva già addotto, in sede di convalida dell’arresto, di esser privo di documenti e di mezzi economici ed aveva detto di voler lavorare alcuni giorni per guadagnare quanto necessario per acquistare il biglietto di viaggio, il che spiega il fatto che venne trovato intento nella raccolta delle olive.

Circostanza questa che doveva portare ad escludere la volontà del soggetto di sottrarsi deliberatamente all’espulsione. b) Eccessività della pena e mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e ciò a prescindere dalla problematica inerente all’incidenza della direttiva della comunità Europea sui rimpatri sui reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998 che ha formato oggetto di domanda pregiudiziale da parte di questa Corte alla Corte di Giustizia Europea.

Le censure che sono state avanzate , quanto alla valutazione non corretta del giustificato motivo addotto dall’imputato a giustificazione del mancato adempimento dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore di Palermo, colgono un profilo di errata interpretazione del disposto normativo. E’ infatti ormai consolidato l’orientamento secondo cui al soggetto inottemperante compete un onere di allegazione e non già di dimostrazione del proprio assunto;

la difficoltà a reperire i fondi per l’acquisto del biglietto di viaggio non può integrare l’esimente, che va invece ritenuta in presenza di grave impossidenza, con riguardo alle condizioni personali e di inserimento sociale dello straniero ed in relazione al costo del viaggio di rimpatrio. E’ quindi in questo alveo che il giudice di merito deve effettuare la sua valutazione, dandone adeguato conto in motivazione.

Tale modus opinandi si impone, anche e soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale del 13.12.2010, n. 359, che ha richiamato un passaggio della precedente pronuncia del giudici delle leggi (la L. n. 5 del 2004) per ribadire che la clausola del giustificato motivo opera come "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, diretta ad evitare che la sanzione penale scatti allorquando, anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione, l’osservanza del precetto appaia in concreto inesigibile, in ragione di situazioni ostative a carattere sia oggettivo che soggettivo quali, esemplificando, venivano indicate l’estrema indigenza, l’indisponibilità di un vettore , o altro mezzo idoneo di trasporto, o la difficoltà di ottenimento di titoli di viaggio.

Nel caso di specie l’interessato fu colto due giorni dopo la scadenza del termine intento a lavorare , a suo dire per conseguire la provvista per l’acquisto del biglietto di viaggio, per cui appare assolutamente integrato il motivo di giustificazione del trattenimento. Non può tra l’altro essere trascurata la ristrettezza del termine di cinque giorni dalla notifica dell’ordine di espulsione che venne dato all’imputato per espatriare , laddove la Direttiva 2008/115 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 impone agli stati la previsione di un periodo congruo di durata tra sette e trenta giorni per la decisione di rimpatrio.

La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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