T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1338 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente aveva presentato il 14.3.2006 un’istanza di nulla osta al lavoro subordinato relativamente ad un extracomunitario di nazionalità albanese che voleva assumere come dipendente. La Prefettura di Milano comunicava con nota del 19.2.2008 che l’istanza non era accoglibile poiché lo straniero risultava avere a carico un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bari e di essere pertanto inammissibile secondo il sistema Schengen.

La società inoltrava una richiesta di accesso agli atti che non veniva mai riscontrata e dopo oltre un anno veniva notificato il provvedimento impugnato in via principale che faceva riferimento ad un espulsione del 17.1.2002 del Prefetto di Bari.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 10 bis L. 241\90 poiché, non essendo stata accolta la richiesta di accesso agli atti, non è stato possibile formulare alcuna osservazione con la memoria che la norma sopraindicata consente di inviare nel termine di dieci giorni.

La genericità dei motivi addotti e l’impossibilità di maggiori delucidazioni tramite l’accesso agli atti hanno impedito la partecipazione procedimentale.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 13,comma 4, D.lgs. 286\98 poiché il termine del divieto di reingresso dello straniero era all’epoca in cui fu emanato il provvedimento di espulsione di soli cinque anni ed era già scaduto all’epoca in cui era stato notificato l’avviso ex art. 10 bis L. 241\90.

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 22,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché il provvedimento di rigetto è stato emanato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla norma in esame.

Le amministrazioni convenute in giudizio non si costituivano nonostante regolare notifica del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Assume valore assorbente il secondo motivo di ricorso poiché, essendo l’inammissibilità del nulla osta fondata sull’esistenza di un provvedimento di espulsione del 17.1.2002 che aveva cessato di produrre il suo effetto impeditivi all’ingresso in Italia per il decorso dei cinque anni dalla sua emissione, il provvedimento impugnato deve considerarsi illegittimo e come tale suscettibile di annullamento.

E’ senz’altro censurabile anche il comportamento tenuto nel notificare un avviso di rigetto fondato su una motivazione generica che non consentiva di presentare una memoria per contraddire pertinentemente come pure darebbe stato possibile se fossero stati comunicati per tempo gli estremi del provvedimento di espulsione ritenuto ostativo all’accoglimento dell’istanza.

Il provvedimento va in conseguenza dell’accoglimento del ricorso annullato dovendo l’amministrazione rideterminarsi circa la concedibilità del nulla osta al lavoro subordinato nei confronti di Zira Agron.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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