T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società esercita l’attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi, spettacoli inerenti l’attività sportive ed altre attività analoghe.

In tale contesto richiedeva al Comune di Milano nell’aprile 2006 il patrocinio per la manifestazione denominata " Sport in Dutch Forum " chiedendo l’erogazione di un contributo di euro 50.000.

Il Comune di Milano con nota del 9.5.2006 comunicava che la Giunta Comunale aveva deciso di accordare il patrocinio per la condivisibilità dei contenuti dell’iniziativa relativa ai risvolti sociali di impulso alla pratica sportiva poiché il loro sostegno rientra tra i compiti affidati all’amministrazione comunale dall’art. 60 DPR 616\77.

La manifestazione aveva luogo secondo il programma stabilito e la società presentava al Comune la documentazione relativa allo svolgimento della manifestazione ed alle spese sostenute.

Dopo varie insistenti richieste della ricorrente veniva predisposta una bozza di delibera di Giunta comunale per il riconoscimento di un finanziamento pari a Euro 48.000 avendo il Comune accertato costi per Euro 75.384,75 ed introiti per Euro 15.000.

Con nota del 20.5.2008 veniva comunicato che la proposta di delibera non era mai stata inserita nell’ordine del giorno della Giunta ed a seguito di accesso veniva riscontrato che, nonostante l’esistenza di una serie di pareri istruttori favorevoli, la procedura di finanziamento era stata interrotta perché l’assessore allo Sport protempore aveva deciso di ritirare la proposta di delibera.

La società ricorrente provvedeva all’esito ad inviare una diffida al Comune di Milano che veniva riscontrata con la nota impugnata del 1.12.2008 la quale motivava il diniego affermando che il conferimento del patrocinio non determina il sorgere di un diritto al contributo e che l’istruttoria degli uffici intende solo fornire all’organo politico gli elementi per esercitare in peno la propria discrezionalità.

Infine faceva presente che il finanziamento, non essendo più ricompreso tra le poste di bilancio, non era più erogabile.

Avverso tale provvedimento venivano presentati tre motivi di ricorso.

Il primo lamenta l’incompetenza e la violazione dell’art. 2 del Regolamento del Comune di Milano per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche.

Il Regolamento in questione, all’art. 2, assegna alla Giunta Comunale la competenza ad accordare i contributi richiesti, mentre il provvedimento è firmato da un dirigente.

Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 3 L. 241\90 e l’eccesso di potere per sviamento.

Nel provvedimento di rigetto impugnato manca qualunque motivazione sulle ragioni del rifiuto, mentre il riferimento al mancato inserimento in bilancio altro non è che la conseguenza della scelta di non erogare il contributo.

Non si fa riferimento in particolare alla possibile carenza di interesse pubblico alla manifestazione da finanziare poiché in occasione del patrocinio era stato sostenuto il contrario, né a carenza documentali o a criteri di assegnazione non rispettati.

La mancanza di una qualunque giustificazione per il rigetto della richiesta denota il carattere arbitrario del provvedimento che quindi è viziato anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento.

Il terzo motivo contesta la violazione del Regolamento del Comune di Milano per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, del principio di trasparenza e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, dell’art. 12 L. 241\90 e l’eccesso di potere per disparità di trattamento; in via subordinata eccepisce l’illegittimità del Regolamento per violazione dell’art. 12 L. 241\90.

La carenza assoluta di motivazione evidenziata con il precedente motivo si riverbera anche sotto il profilo della violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione poiché essi imporrebbero l’osservanza di regole e criteri predeterminati per l’attribuzione di soldi pubblici.

I requisiti che si ricavano dalla lettura del Regolamento, emanato in ossequio dell’art. 12 L. 241\90, sono stati rispettati dalla società ricorrente come risulta anche dall’istruttoria compiuta; se poi si considera che nel 2007 sono state accolte 458 istanza di contribuzione emerge chiaramente anche la disparità di trattamento.

Solo in via subordinata si evidenzia come, laddove si ritenesse che il provvedimento adottato sia conforme al Regolamento, sussisterebbe un’eccessiva discrezionalità che trasmoderebbe nell’arbitrio nella concessione dei benefici economici ed il Regolamento sarebbe in contrasto con i canoni fissati dall’art. 12 L. 241\90.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere stato impugnato che non ha valore provvedimentale e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso quanto all’annullamento dell’atto e la sua inammissibilità quanto alla domanda di accertamento.

L’eccezione preliminare non è fondata poiché la nota del Direttore del Settore Sport del Comune di Milano del 1.12.2008 è l’unico atto attraverso cui la società ricorrente ha potuto prendere atto della volontà manifestata dall’organo che aveva il potere di provvedere sull’istanza e che non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso.

Nel merito il ricorso è fondato.

Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso poiché l’atto del dirigente in tanto è possibile impugnarlo in quanto, pur non essendo il provvedimento che conclude il procedimento, si tratta di atto endoprocedimentale che ha determinato un arresto del procedimento e ciò è sufficiente per valutarne la sua natura lesiva.

In realtà il dirigente è stato costretto ad emettere l’atto impugnato in quanto la Giunta Comunale, competente ex art. 2 del citato Regolamento a provvedere alla decisione circa l’erogazione o meno del contributo, non ha adottato una decisione negativa con provvedimento espresso che doveva essere motivato sulla scorta dei criteri indicati dall’art. 2,comma 3, del Regolamento.

Non è stato possibile impugnare tale mancata decisione con la procedura avverso il silenzio inadempimento poiché comunque l’amministrazione ha comunicato la volontà di non riconoscere il contributo.

Resta però il fatto che, in virtù di una scelta arbitraria dell’Assessore allo Sport, la Giunta competente non si è espressa come era doveroso, poiché l’istanza non è mai stata inserita nell’ordine del giorno.

Questa procedura anomala ha generato una mancanza di motivazione del diniego da cui discende la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Non vi è dubbio che siamo in tema di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, come affermato dal Comune poiché non vi è alcuna disposizione di legge da cui derivi un obbligo per il Comune di erogare la somma richiesta; ciò, però, non significa che la discrezionalità amministrativa della Giunta possa addirittura comportare una facoltatività di esame della richiesta tanto che il diniego dell’istanza diventa un provvedimento implicito che si deve dedurre dal fatto che l’istanza non è stata portata all’attenzione dell’organo competente a deciderla poiché l’assessore di riferimento ha ritenuto di non inserirla in nessun ordine del giorno dei lavori dell’organo collegiale.

L’assessore non ha alcuna competenza specifica a decidere la richiesta e non può impedire che sulla stessa si pronunci l’organo competente.

Il provvedimento impugnato emesso in data 1.12.2008 dal Direttore del Settore Sport deve essere pertanto annullato affinché la Giunta Comunale prenda in esame la richiesta di contributo è si determini in relazione ad essa.

Nessun rilevo assume la circostanza che non vi sia più un accantonamento in bilancio per coprire l’eventuale erogazione della Giunta poiché ciò è dipeso dal fatto che la proposta è stata cancellata con procedimento illegittimo dall’ordine del giorno della Giunta.

Quanto alla domanda di accertamento formulata con il ricorso è condivisibile l’eccezione di inammissibilità della stessa poiché la materia in trattazione appartiene alla giurisdizione generale di legittimità per la quale non è prevista in via generale l’esperibilità dell’azione di accertamento.

Peraltro per quanto sopra la domanda dovrebbe essere respinta in quanto è evidente che la società ricorrente vanta rispetto alla richiesta una posizione di interesse legittimo pretensivo e non certo un diritto soggettivo.

Le spese seguono la soccombenza quanto alla domanda principale e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota del Direttore del Settore Sport del Comune di Milano del 1.12.2008.

Dichiara l’inammissibilità della domanda di accertamento.

Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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