Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21261 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 16 settembre 2010, depositata in cancelleria il 23 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli disponeva che l’espiazione della pena inflitta a C. S. con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12 aprile 2005 avvenisse in regime di detenzione domiciliare.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento. Veniva per vero rilevato che il Tribunale di Napoli, in sede di esame della proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (poi rigettata), aveva dato atto della frequentazione da parte del C. di soggetti stabilmente inseriti in organizzazioni criminali pur avendo poi rigettato la richiesta per insufficienza del quadro indiziario in relazione al reato ascritto in imputazione (traffico di sostanze stupefacenti).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Non ricorre per vero il vizio della violazione di legge: nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di Sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna interpretazione alternativa a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.2. – Si osserva per vero essere notorio che, per la concessione della detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis, sia necessario, tra gli altri requisiti (pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni purchè non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravita specificati nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) che l’applicazione della misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

In modo congruo e logico pertanto il Tribunale ha accolto la richiesta conformemente a una valutazione non negativa del soggetto, giusta la risalenza nel tempo delle iscrizioni giudiziarie e la mancanza di nuovi pregiudizi, attesa peraltro la modestia della pena ancora da espiare e il fatto che fosse stato fissato un domicilio estraneo a quegli ambienti delinquenziali di riferimento che avrebbero potuto di per sè rendere possibile una recidivanza come paventato dal Procuratore Generale. Le argomentazioni espresse in ricorso si appalesano inoltre meramente fattuali oltre che tendenti alla rivalutazione del decisum impugnato, operazione del tutto preclusa davanti a questo giudice di legittimità. 4. – Nulla per le spese essendo stato il gravame proposto da parte pubblica.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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