T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1334 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Campione d’Italia aveva ingiunto la demolizione del tratto della zoccolatura dell’edificio nr. 3.

Alla camera di consiglio del 15.7.1999 veniva respinta la domanda di sospensione ritenendo l’atto impugnato una mera diffida.

Si costituiva ad opponendum D.I.M. che eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché l’atto impugnato con i motivi aggiunti si inseriva in una procedura di ottemperanza alla sentenza 829\1996 del Consiglio di Stato che aveva annullato alcune concessioni edilizie rilasciate nell’ambito dell’attuazione del Piano di lottizzazione " Posero ", in esecuzione della quale a seguito della sentenza 5221/2000 del Consiglio di Stato era stato nominato il Prefetto di Como quale commissario ad acta che avrebbe dovuto vigilare sulla sollecita esecuzione del giudicato.

Riteneva altresì esistente un ulteriore motivo di inammissibilità in quanto in qualità di controinteressato non aveva ricevuto la notifica del provvedimento.

Nelle more della fissazione dell’udienza di merito i ricorrenti presentavano istanza di condono ex D.L. 326\2003 che veniva accolta con provvedimento del 5.4.2011 del comune di Campione d’Italia.

Le eccezioni dell’intervenuto ad opponendum non possono essere accolte.

Egli innanzitutto non riveste la qualità di controinteressato, circostanza che avrebbe reso inammissibile il ricorso per mancata notifica, in quanto i provvedimenti impugnati riguardano un’istanza di concessione in sanatoria che il comune aveva respinto e rispetto alla quale l’interesse dell’ing. Dello Jacono è di mero fatto poichè il provvedimento consente di realizzare lo stesso risultato ottenuto con la sentenza 829\1996 del Consiglio di Stato per l’esecuzione della quale sta agendo in sede di ottemperanza.

Non vi è incompetenza di questo giudice ad esaminare la vicenda portata alla sua attenzione poiché i provvedimenti impugnati differiscono da quelli oggetto della sentenza che deve essere eseguita anche se, nel caso dell’ordinanza del 12.12.2000, rivolti verso lo stesso obiettivo.

Il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’accoglimento dell’istanza di condono consente di ritenere non più lesivo il precedente diniego di concessione in sanatoria ed ineseguibile la conseguente ordinanza di demolizione.

Stante la pronuncia in rito possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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