Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20065 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso depositato il 4.12.1992 C.R. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento Ca. dinanzi al Tribunale di Modica. Fissata l’udienza del 18.3.1993, l’opponente ha notificato il ricorso ed il decreto al curatore ma non ha provveduto all’iscrizione della causa a ruolo omettendo di coltivare il giudizio fino al 18.11.2000, data nella quale ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, fissata la quale, nella contumacia del curatore fallimentare, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile con sentenza del 2.7.2002, confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 28.7.2006.

Contro la sentenza di appello il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non ha svolto difese la curatela intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., della L. Fall., art. 98, e art. 71 disp. att. c.p.c. e formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza di deposito della nota di iscrizione a ruolo". 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di cui all’art. 2727 c.c. e segg. e formula il quesito: se la motivazione della sentenza della Corte di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

3.- Osserva la Corte che, sebbene le questioni giuridiche poste col ricorso siano state già ritenute infondate con una pronuncia resa in fattispecie analoga (Sez. 1, Sentenza n. 14061 del 2007) nella concreta fattispecie – l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., posto che nessuno dei due quesiti formulati dal ricorrente è rispettoso dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

In altri termini, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008) E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008). Nulla va disposto in ordine alle spese state la mancanza di attività difensiva dell’intimata curatela.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *