Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21211 Aggravanti comuni motivi abietti o futili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

se processuali;
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 17 maggio 2010, depositata in cancelleria il 28 giugno 2010, la Corte di Appello di Milano, rideterminava la pena inflitta a K.A., imputato di duplice tentato omicidio ed altro, nella misura di anni tredici e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, K.A., a seguito di un alterco, all’interno di un locale, con il barista C.G.A., esplodeva al suo indirizzo un colpo di pistola cal. 38 colpendolo alla spalla destra.

Esplodeva altresì tre colpi d’arma da fuoco, ad altezza d’uomo, anche all’agente di polizia G., casualmente presente al fatto e che gli aveva intimato di gettare l’arma, continuando a sparargli altresì quando, scappando in strada, veniva da quello inseguito, tentando inoltre, sempre durante la fuga, di sequestrare F.D. imponendogli con la pistola di risalire sulla vettura e sequestrando infine tale I.D. sul furgone del quale era salito con la pistola in pugno. Il K. veniva quindi arrestato in quanto, raggiunto da due proiettili alla coscia e al polpaccio sparati dall’agente di polizia sopra nominato, si accasciava sul sedile del furgone dell’ I. che faceva intervenire le forze dell’ordine.

1.2. – Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle deposizioni del C. e della moglie e dei numerosi altri testi presenti al fatto, oltre che dell’ I., del F., del G., valutando altresì l’accertamento balistico disposto e la perizia sulla capacità di intendere e di volere del soggetto (che aveva concluso per la sua seminfermità mentale) e i filmati delle telecamere in funzione in loco.

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Giovanni Regalia, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il K. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e); veniva censurato il fatto che fossero stati proposti all’esame del giudice solo un filmato non integrale che stravolgeva l’effettivo svolgimento della vicenda in particolare la circostanza che il prefato non avesse affatto sparato ad altezza d’uomo, bensì solo a scopo intimidatorio. Inoltre non erano state valutate correttamente le dichiarazioni delle parti offese che avevano smentito di essere state minacciate con la pistola. Il giudice inoltre non ha esaminato in modo corretto la totale incapacità del K. di agire in modo cosciente come risultante dalla documentazione in atti. Anche in relazione alla contestazione dei futili motivi il giudice non ha tenuto conto della necessità del K. di difendere la propria incolumità individuale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Le sollecitazioni difensive oltre che generiche e non sviluppate sono formulate in mero fatto e tendono ad accreditare una diversa lettura dei dati processuali, realizzando così un’operazione del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. Inoltre non solo ravvisabili le violazioni di legge indicate dal ricorrente. Le argomentazioni espresse dal giudice si appalesano per contro immuni da vizi logici e giuridici e tengono conto delle risultanze di causa siano esse prove dichiarative che accertamenti tecnici dando pieno conto delle ragioni del proprio convincimento.

3.2 – Generico è il rilievo che attiene alla mancata acquisizione dell’intero filmato della vicenda posto peraltro che le prove testimoniali e gli accertamenti balistici hanno dato conto, secondo le congrue motivazioni del giudice della cognizione, del fatto che il K. abbia comunque sparato ad altezza d’uomo e in direzione del poliziotto che lo contrastava. Univoche, secondo l’argomentata motivazione del giudice di merito, sono altresì le testimonianze delle parti lese che hanno raccontato di aver chiaramente percepito la minaccia rivolta loro dal prevenuto che aveva ostentato (sia al F. che all’ I.) la pistola che aveva peraltro in pugno onde ottenere ciò che in quel frangente gli necessitava.

3.4. – Parimenti generica è la doglianza difensiva che attiene alla non corretta valutazione delle condizioni psichiche del prefato.

L’iter logico argomentativo del giudice ha per vero esaminato analiticamente tutte le prospettazioni avanzate dall’esperto e dalla difesa, pervenendo ad una valutazione esaustiva e motivazionale immune da vizi logici e giuridici.

3.5. – Del tutto infondata è poi la censura che attiene alla valutazione dell’aggravante dei futili motivi. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza dell’aggravante dei motivi rutili deve intendersi l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass., Sez. 1, 8 aprile 2009, Same U Ullah); Sez. 1, 22 aggio 2008, n. 24683, Sez. 1, 11 febbraio 2000, Dolce; Sez. 1, 19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri; Sez. 6, 3 giugno 1998, Rova). La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosene individuare la ragione giustificatrice nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto che legittima l’applicazione di un più severo trattamento punitivo (Cass., Sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato).

3.5.1 – Ciò posto, va osservato che il tentato omicidio ai danni del barista originato da un banale litigio (originato dalla circostanza su come dovesse essere riempito un bicchiere) è stato ritenuto correttamente dal giudice della cognizione un mero pretesto di alterco violento, una sorta di detonatore per la perpetrazione di una condotta gratuitamente aggressiva che non trova alcuna giustificazione nel comportamento tenuto dalla vittima. Anche su questo punto ogni diversa riproposizione fattuale da parte del ricorrente involge mere questioni di merito improponibili in questa sede di legittimità. A nulla deve rilevare nella fattispecie che il K. abbia sparato per la necessità di difendere la propria incolumità posto che l’aggravante in questione è stata contestata solo per il reato commesso ai danni del C. (che nell’occorso, circostanza pacifica per tabulas, non ha posto in essere alcuna condotta aggressiva nei confronti del prefato) e non per quello perpetrato in pregiudizio del poliziotto (il quale ha sì sparato a sua volta all’indirizzo del K.) reato quest’ultimo ritenuto però aggravato solo per aver il prevenuto commesso il fatto per assicurarsi l’impunità dall’illecito commesso.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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