T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1328

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Pavia ha respinto l’istanza di emersione presentata dal ricorrente per la preesistenza di una condanna penale per immigrazione clandestina.

Contro il suddetto atto il ricorrente contesta che il reato di immigrazione clandestina sia ostativo al rilascio dell’emersione prevista dalla L. 102/2009.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato.

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza 10 maggio 2011, n.8 ha chiarito che secondo la sentenza 28 aprile 2011della Corte di Giustizia, in causa C61/11, la direttiva 2008/115, ed in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

In merito è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998 in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

A tal fine si deve concludere che l’entrata in vigore della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, co. 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Ne consegue che il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA. Dispone la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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