T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la domanda di permesso di soggiorno presentata nel 2006 dal ricorrente per motivi di studio in quanto non avrebbe sostenuto il numero di esami richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso.

Contro tale atto il ricorrente contesta l’atto per eccesso di potere e violazione dell’art. 46 c. 4 del DPR 394/99 in quanto avrebbe sostenuto il numero di esami richiesti dalla legge.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il Tribunale ha disposto istruttoria in quanto tra la documentazione relativa agli esami sostenuti depositata dalla Questura e quella depositata dal ricorrente sussisteva la differenza di un esame.

Alla Camera di consiglio odierna il Collegio, previo avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma abbreviata.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’art. 36 c.4 del DPR 394/1999 "i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che….abbiano superato…. negli anni successivi almeno due verifiche".

Secondo l’amministrazione nell’anno accademico 2006/2007 il ricorrente non avrebbe superato neppure un esame di profitto. Dall’esame degli atti risultano sostenuti tre esami nel 2006 e cinque esami nel 2007. Il ricorrente si è quindi laureato il 24/02/2009.

Sussistevano quindi i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che il provvedimento impugnato dev’essere annullato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Questore della Provincia di Milano n.12549/08 del 07.10.10.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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