Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21022 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.G., Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Questore di Catania, con provvedimento in data 25.8.2009, notificato il 12.4.2010, imponeva a C.S. le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6. Il P.M., in data 13.4.2010, nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 13.4,2010, depositata il 14.4.2010, convalidava il provvedimento del Questore.

2) Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore, per violazione del diritto di difesa, essendo la convalida intervenuta il giorno stesso della richiesta del P.M. e non essendo stato, quindi, consentito il deposito di scritti o memorie difensive.

Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

3) Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13 Cost..

Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3).

Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui alla citata Legge, art. 6, comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all’autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". Le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.

Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire – già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti – sarebbe sostanzialmente elusa).

Perchè tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.

E poichè il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.

Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal gip, il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr.Cass.sez.3 sent.n.1239 dell’11.12.2007).

Tanto premesso risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al C. il 12.4.2010 alle ore 11,20, mentre l’ordinanza di convalida del GIP è del 13.4.2010 e, perciò, risulta emessa prima del termine di 48 ore.

Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione siffatto termine, non è stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente ogni altra deduzione e censura.

Come affermato dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, "offerendo il vizio alla ritualità della procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Cass. pen. sez. 3, n. 21344 del 15.4.2010).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni di presentazione alla p.g..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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