T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1326

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato si evince che lo straniero è stato condannato in data 21.8.2007 dal Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 e 5, 99, comma 4, n. 2, c.p., nonché in data 23.12.2007 ai sensi degli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 e 495 c.p., ovvero in relazione ad ipotesi previste dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato sia con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore, che alla gravità del reato commesso;

Rilevato, inoltre, che il provvedimento impugnato è stato tradotto in lingua inglese nella sua parte essenziale;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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