T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 975 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente partecipava al concorso per esami indetto dal Ministero dell’InternoDirezione Generale per la Pubblica sicurezza (decreto 10 settembre 1997, pubblicato sulla G.U.IV serie speciale 28 ottobre 1997 n. 93) a 158 posti di Vice Commissario in prova del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.

In data 7 febbraio 2000, la Questura di Firenze notificava alla Dott. I. il mancato superamento delle prove scritte d’esame, per aver "nella prima prova….riportato la votazione di 3.00 decimi, inferiore a quella minima prescritta per il superamento della stessa" (circostanza che aveva reso superflua la correzione della seconda prova d’esame); dalla successiva acquisizione dei verbali della Commissione di concorso (in particolare, del verbale n. 22 dell’8 settembre 1999), la ricorrente apprendeva altresì che la negativa valutazione della prima prova scritta di concorso (relativa al diritto penale) era altresì assistita dalla seguente motivazione: "trattazione frettolosa ed approssimativa, poco approfondita e non priva di inesattezze giuridiche".

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per violazione dei principi generali in materia di correzione degli elaborati di concorso, violazione delle norme in materia di composizione della commissione, violazione di legge per omessa predeterminazione dei criteri di massima della valutazione e difetto di motivazione; con il ricorso, la Dott. I. chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività.

Con ordinanza 19 aprile 2000 n. 912, la Sezione ordinava il deposito in giudizio del D.M. di nomina della Commissione e del verbale di predisposizione dei criteri generali di valutazione da parte della Commissione; dopo il deposito della relativa documentazione, la ricorrente integrava i motivi già proposti con i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000, aggiungendo ulteriore censura di genericità dei criteri di valutazione e violazione del principio dell’anonimato da parte della commissione di concorso.

Con ordinanza 5 luglio 2000 n. 1653, la Sezione rigettava l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza del 28 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000 permetta di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di irricevibilità per tardività del ricorso proposta dall’Avvocatura dello Stato.

Per quello che riguarda il tempo di correzione degli elaborati, la giurisprudenza segue ormai, con una certa uniformità, una soluzione interpretativa che rileva come "il tempo impiegato dalla commissione d’esami per la correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati inerisc(a) all’esercizio di discrezionalità tecnica, sicché è incensurabile in sede giurisdizionale, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità" (Consiglio Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8656; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12321); nella vicenda che ci occupa, il tempo impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati operata in data 8 settembre 1999 (verbale n. 22) non appare certo incongruo, in considerazione dell’elementare considerazione relativa alla necessità di riportare l’esame degli elaborati in materia di diritto penale dei candidati esaminati (precisamente quelli intercorrenti tra il numero 752 ed il numero 801), non alla sola seduta mattutina della Commissione (iniziata alle ore 9,00 e terminata alle 14,00), ma anche alla seduta pomeridianaserale, cominciata alle 15,00 e terminata alle 20,00 (e che deve essere riferita, in mancanza di diversa indicazione nel verbale, sempre ai candidati intercorrenti tra il numero 752 ed il numero 801; in buona sostanza, si è quindi trattato di dieci ore di lavoro, che non possono essere ritenute non adeguate al compiuto esame di 49 elaborati (per una media di più di 12 minuti a candidato).

A partire dalla seduta del 4 giugno 1999 (verbale n. 4), i verbali recano poi l’espressa menzione degli accorgimenti seguiti per la conservazione degli elaborati nel periodo intercorrente tra le sedute della Commissione ed è pertanto irrilevante che, in apertura della seduta relativa alla correzione degli elaborati della ricorrente, non sia stata verbalizzata l’integrità e non manomissione dei plichi; quanto sopra rilevato, assume poi ancora maggiore validità alla luce della considerazione ulteriore che, nella fattispecie concreta, sono da ritenersi assolutamente assenti circostanze fattuali (dimostrate giudizialmente dalla ricorrente o desumibili dalla stessa documentazione di gara) che possano portare a ritenere che si possa essere verificata una qualche manomissione dei plichi.

L’art. 10, 2° comma del d.l. 21 settembre 1987 (conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472) prevede poi la possibilità di nominare, nelle commissioni esaminatrici (e nelle eventuali sottocommissioni) dei concorsi per l’accesso ai ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato, "anche funzionari collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso"; sotto il profilo sistematico, sono del tutto assenti considerazioni che possono portare a riferire la previsione solo ai componenti della commissione previsti dall’art.7 del d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903 (regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e non anche ai prefetti o ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che, ai sensi del primo comma del cit. art. 10 del d.l. 21 settembre 1987 (conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472), possono presiedere le commissioni di concorso (come avvenuto nel caso di specie, in cui le funzioni di Presidente della Commissione sono state attribuite ad un Prefetto a riposo).

Nella seduta del 22 giugno 1999 (verbale n. 6) sono stati predeterminati, dopo l’effettuazione delle prove di concorso ma pur sempre prima dell’inizio della correzione degli elaborati, i criteri generali di valutazione (individuati nella chiarezza e completezza espositiva, nella capacità di sintesi, nella capacità di analisi e nella proprietà della terminologia linguistica) delle prove scritte di concorso; con riferimento ai motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 30 giugno 2000, deve pertanto essere richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come "il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che…. devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte,…(debba) essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione" (Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398; 4 gennaio 2011, n. 8).

La motivazione analitica ("trattazione frettolosa ed approssimativa, poco approfondita e non priva di inesattezze giuridiche") apposta alla correzione del primo elaborato della ricorrente evidenzia poi, con assoluta efficacia, le ragioni sostanziali del giudizio negativo espresso dalla Commissione e non sussiste pertanto assolutamente la censura di genericità formulata dalla ricorrente con il ricorso e ribadita con i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000.

Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nella seduta del 17 giugno 1999, sia stata disposta la riapertura delle buste contenenti gli elaborati, per ovviare ad una incongruenza (la presenza, nella busta del candidato n. 2179 di una sola prova d’esame) verificatasi nel corso delle operazioni di raggruppamento degli elaborati relativi alle due prove d’esame in una "busta grande" contenente tutte le prove di ogni singolo candidato; dal semplice esame della documentazione di concorso appare, infatti, di tutta evidenza come la ricorrente sia del tutto estranea alla vicenda (non essendosi vista attribuire il numero 2179) e, come, quindi, non possa essere ravvisata la violazione del principio dell’anonimato posta a base dei motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000.

Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000 devono pertanto essere rigettati, sia per quello che riguarda l’azione impugnatoria, che per quello che riguarda l’azione risarcitoria; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2000, li respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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