Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20058 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di istanza della CALFIN s.r.l., fondata sulla sentenza n. 638/1997 del Tribunale di Roma, che aveva condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno provocato con l’occupazione appropriativa di un terreno della Immobiliare Cometa s.r.l.

(cessionaria del credito a Bolton Industries LTD che, a sua volta, l’aveva ceduto alla CALFIN s.r.l.), il Presidente del Tribunale di Roma aveva emesso, in data 23 dicembre 2003, decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Roma per il pagamento della somma di Euro 29.739.266,73.

Il Comune ha proposto opposizione al decreto rilevando che, rispetto allo stesso credito, erano state notificate altre cessioni e che la sentenza n. 638/1997 era stata impugnata e la Corte di appello ne aveva disposto la parziale sospensione dell’esecutività a seguito della proposizione del ricorso per cassazione.

La CALFIN si è costituita e ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione per mancata costituzione nel termine di 5 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo ( art. 165 c.p.c. e art. 645 c.p.c., comma 2) e ha rilevato che era stata apposta la clausola di esecutività in calce all’originale del decreto. Nel merito ha eccepito la infondatezza dell’opposizione.

E’ intervenuta in causa Immobiliare Cometa deducendo la nullità o inefficacia della cessione del credito alla CALFIN e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Bolton Industries Ltd.

Il Tribunale di Roma ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., l’inammissibilità dell’opposizione per tardiva costituzione, rispetto al termine ridotto, previsto dall’art. 645 c.p.c., comma 2, artt. 163 bis e 165 cod. proc. civ., equiparabile alla mancata costituzione ai fini dell’applicazione dell’art. 647 cod. proc. civ., mentre ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento in giudizio della Cometa Imm.re. perchè non riconducibile all’art. 105 c.p.c. e per la tardività della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa.

Ha proposto appello il Comune di Roma rilevando che erroneamente era stata ritenuta la tardività della costituzione in giudizio e che comunque doveva considerarsi illegittimo il rigetto delle istanze di rimessione in termini ex artt. 294 e 184 bis c.p.c. nonchè il rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c. nella parte in cui non consente la prosecuzione del giudizio se la tardiva costituzione è dipesa da caso fortuito o forza maggiore.

Si è costituita CALFIN. All’udienza di precisazione delle conclusioni il Comune ha eccepito la caducazione della sentenza su cui era stata basata la richiesta di decreto ingiuntivo per effetto della pronuncia della Cassazione n. 11322/05 e ha chiesto la condanna di CALFIN alla restituzione delle somme ricevute dal Comune.

La Corte di appello, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, ha dichiarato automaticamente caducato il decreto ingiuntivo con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione e ha condannato CALFIN alla restituzione:

della somma di Euro 29.881.699,42 con interessi legali dal 20 aprile 2004.

Ricorre per cassazione CALFIN s.r.l. deducendo due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma. Il Comune deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se siano domande nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e quindi precluse nel giudizio di appello, le domande di caducazione del decreto ingiuntivo e di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di tale provvedimento, proposte dall’opponente-appellante soltanto in sede di gravame.

Il motivo è infondato. La richiesta di rilievo del giudicato sul titolo che ha giustificato l’emissione del decreto ingiuntivo non può costituire una domanda e tanto meno una domanda nuova tanto è vero che il giudice del merito ben poteva rilevare d’ufficio la formazione del giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se, ai sensi dell’art. 647 c.p.c. siano proponibili in grado di appello dall’opponente a decreto ingiuntivo, il quale si sia tardivamente costituito nel giudizio di opposizione, domande di accertamento della caducazione del provvedimento monitorio e di restituzione delle somme pagate in esecuzione del predetto provvedimento.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni che sottendono al rigetto del primo motivo di ricorso. Il venir meno del titolo giustificativo dell’emissione del decreto ingiuntivo rendeva inesistente lo stesso oggetto della controversia e non poteva non essere rilevato pregiudizialmente anche rispetto all’esame della tempestività dell’appello.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 39, 645, 647, 653 c.p.c. e dell’art. 336 c.p.c., comma 2, ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se il decreto ingiuntivo, emesso nella pendenza di un altro giudizio ordinario sul medesimo diritto di credito, acquisti efficacia di cosa giudicata qualora l’opposizione (nella quale si sarebbe dovuta far valere l’eccezione di litispendenza) sia improcedibile; e se, in tale ipotesi, sia erronea la sentenza che faccia dipendere la caducazione del decreto ingiuntivo dall’esito del giudizio ordinario.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 641, 647, 653 c.p.c., art. 336 c.p.c., comma 2, ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se, allegata una sentenza a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, essa sia da considerare quale semplice prova scritta del credito; e dunque, se riformata o annullata la predetta sentenza, sia preclusa al giudice di appello, nell’ipotesi di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, di valutare il sopravvenuto difetto di prova.

Le ragioni che hanno portato a ritenere infondati i primi due motivi di ricorso fanno ritenere altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso e portano a escludere che possa formarsi un giudicato indipendente e astratto rispetto alla decisione giudiziale che ha giustificato l’emanazione del decreto ingiuntivo. Il decreto anche se inoppugnabile per mancata impugnazione non avrà mai una vita autonoma dal giudizio presupposto diretto all’accertamento dello stesso credito.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 cod. proc. civ. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se la riforma o l’annullamento della sentenza resa tra altre parti espanda la propria efficacia sul decreto ingiuntivo emesso in favore di una parte diversa; e se il decreto ingiuntivo possa considerarsi, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, quale provvedimento dipendente dalla sentenza riformata o annullata resa inter alios che sia stata allegata come prova del credito nel giudizio monitorio.

Al quesito va data risposta affermativa e cioè del tutto opposta a quella perorata dalla società ricorrente in quanto tale società quale cessionaria del credito non può considerarsi un soggetto terzo rispetto al rapporto di credito che ha costituito l’oggetto del giudizio presupposto.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato nonchè dell’art. 653 c.p.c. e dei principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). La ricorrente chiede alla Corte se, annullata la sentenza posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e instando il creditore appellato per la decisione sul merito della domanda introdotta con il ricorso per ingiunzione, possa il giudice d’appello limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il quesito è fuorviante e rende inammissibile il ricorso. La Corte di appello non si è limitata ad accertare la cessazione della materia del contendere ma ha dato atto della avvenuta caducazione del decreto ingiuntivo ovverosia del venir meno dell’oggetto del giudizio di opposizione.

Con il ricorso incidentale condizionato si chiede alla Corte, in caso di denegato accoglimento del ricorso avversario, di esaminare direttamente i motivi di appello proposti dal Comune ovvero disporre che gli stessi siano esaminati in sede di eventuale rinvio del processo al giudice del merito. In particolare con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell’art. 645, comma 2, per l’erronea e illegittima estensione della riduzione a metà dei termini di comparizione, previsti dall’art. 645 c.p.c., comma 2, al termine di costituzione in giudizio. Il ricorrente incidentale chiede alla Corte di decidere se l’interpretazione sistematica degli artt. 645, 165, 166 e 163 bis c.p.c. debba intendersi nel senso che la riduzione a metà dei termini di comparizione prevista dall’art. 645 c.p.c., comma 2, comporta l’automatica riduzione a metà dei termini di costituzione in giudizio, ovvero se la disposizione di cui all’art. 645 c.p.c., debba intendersi nel senso che la riduzione dei termini abbia ad oggetto la comparizione dell’opposto e non la costituzione dell’opponente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 294 c.p.c. e/o 184 bis c.p.c. e dei principi in tema di rimessione dei termini della parte decaduta da un diritto per causa alla stessa non imputabile nonchè la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Il ricorrente incidentale chiede alla Corte di decidere se, in virtù dei principi di diritto desumibili dagli artt. 294 e 184 bis c.p.c., l’opponente che si è costituito in giudizio oltre il termine di legge nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha diritto di chiedere la rimessione in termini allegando l’esistenza di un impedimento non imputabile con richiesta di prova sul punto. In via subordinata richiede se la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., commi 1 e 2, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire qualora la mancata tempestiva costituzione dell’opponente sia dipesa da caso fortuito, o forza maggiore, sia o meno manifestamente infondata e debba essere rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 645, 647 c.p.c. e violazione dei principi di diritto secondo cui l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo può produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione anche in caso di improcedibilità dell’opposizione. Il ricorrente incidentale chiede alla Corte, tenuto conto delle domande proposte nelle fasi di merito dal Comune di Roma, di decidere se le stesse erano o meno ammissibili e da esaminare a prescindere dalla denegata ipotesi di inammissibilità dell’opposizione in quanto non precluse dalla dichiarata inoppugnabilità del decreto ingiuntivo e se l’omesso esame ha determinato la violazione dell’art. 112 c.p.c. cosicchè le stesse domande debbano essere esaminate in sede di rinvio.

Il rigetto dei sei motivi del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono giusti motivi con riferimento alla peculiarità della controversia per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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