Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vicenza giudicava con il rito ordinario R. Z.; imputato, unitamente a M.M., del reato di ricettazione di un trapano ed altri attrezzi;

fatti commessi fino al (OMISSIS);

il Tribunale riconosceva all’imputato l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e, ritenendo che la medesima integrasse una fattispecie di reato autonoma, calcolava i termini per la prescrizione sulla base della pena massima prevista dal medesimo comma, pari ad anni 6 di reclusione, pervenendo così alla dichiarazione di prescrizione del reato sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 157 c.p. dopo la novella del 05.12.2005;

Avverso tale decisione propone ricorso immediato per cassazione il PG di Venezia, deducendo:

MOTIVO UNICO: 1)-il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 157 e 648 c.p., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, integri una fattispecie autonoma di reato mentre si tratta di un’attenuante ad effetto speciale del reato di ricettazione, sicchè la pena da considerare ai fini della prescrizione è quella del 1 comma dell’art. 648 c.p., comma 1;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il PG ha ritualmente proposto ricorso immediato per cassazione (per saltum) ex art. 568 c.p.p., deducendo una violazione di legge, e va esaminato unicamente sotto tale profilo.

Il ricorso è fondato, atteso che la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, è costante nell’affermare il principio che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale.

Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata. (Cassazione penale. sez. 2, 01 ottobre 2008, n. 38803).

Ed invero, l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2 configura una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).

Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata.

Ne deriva che il termine massimo prescrizione da prendere in considerazione era di anni 8 + % previsto dall’art. 161 c.p. pari dunque ad anni 10, sicchè erroneamente il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione alla data della sentenza di primo grado, del 01 12.2008, in quanto la prescrizione andava a maturare in data 14.02.2011;

per altro, tale termine va prorogato di mesi 3 e gg. 13 per effetto del rinvio disposto dal 05.07.07 al 18.10.07 a causa dell’adesione del difensore ad un’agitazione di categoria sicchè la prescrizione non è ancora decorsa ala data odierna.

Al riguardo va ricordato che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento.

Cassazione penale, sez. 1, 17 giugno 2008, n. 25714.

Per queste ragioni, sebbene la prescrizione del reato sembri ormai prossima, non resta che disporre l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, limitatamente a R.Z. (l’impugnazione riguarda solo tale imputato, essendo stato M. M. già assolto).

Ai sensi dell’art. 569 c.p.p., trattandosi di sentenza appellabile ed opponendosi il PG al proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a R. Z., e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *