T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 971 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 15 novembre 2004, il Sig. Gustavo Fava presentava all’Amministrazione comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18513) tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie da deposito a commerciale dell’immobile sito in località "Conca d’Oro", distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 16, (realizzato in data anteriore al 1967 e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 105).

L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 15 luglio 2008 n. 01/08 che legittimava il "mutamento della destinazione d’uso da locali deposito a locali commerciali" dell’immobile in questione.

Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e motivazione; 2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria e motivazione; 3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione; 4) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.

Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando altresì eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività.

All’udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

La giurisprudenza del T.A.R. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200) ha, infatti, avuto già modo di rilevare come l’impugnazione dei titoli edilizi (concessioni ed oggi permessi di costruire) in sanatoria debba essere proposta nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo del relativo provvedimento, mentre è possibile prospettare un diverso momento di decorrenza del termine con riguardo ad attività edilizie che seguano il rilascio dei titoli abilitativi: "con riferimento alla impugnativa di una concessione edilizia rilasciata ad un terzo confinante, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui la piena conoscenza per i proprietari dei fondi vicini dell’avvenuto rilascio di una concessione edilizia ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa stessa si ha soltanto con il completamento dell’involucro esterno o dalla ultimazione dei lavori (TAR Toscana, Firenze, II, 06 agosto 2005, n. 3871; cfr. anche TAR Lombardia Milano, II, 22 ottobre 1992, n. 651; TAR Marche, 07 dicembre 1989, n. 356; Cons. St., sez. V, 11 aprile 1995, n. 587; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 194 e 2 aprile 1991, n. 375). Laddove si tratti di una concessione edilizia rilasciata in sanatoria (nell’ambito della procedura del c.d. condono edilizio o ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380 del 2001), questi ultimi principi non possono essere applicati atteso che, in tal caso, viene sanata ex post un’attività edilizia già ultimata prima ancora del rilascio del condono o della sanatoria.

In queste ipotesi i termini per la sanabilità delle opere abusive e quelli entro i quali l’autorità comunale deve pronunciarsi vengono stabiliti direttamente dalla legge, sicché la loro conoscenza è indubbiamente presunta nei confronti di tutti i cittadini. A ciò consegue che il vicino confinante, ove si debba dolere di una edificazione abusiva, già percepibile nella sua interezza, dovrà e potrà partecipare tempestivamente al procedimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, presentando eventuali diffide, esposti, istanze di accesso e, comunque, evidenziando alla P.A. la supposta illegittimità dell’opera. Tale attività, comporterà per il vicino confinante la qualificazione di controinteressato nel procedimento di sanatoria edilizia, con la legittimazione a ricevere notizie della stessa sanatoria e con la possibilità di impugnare i relativi atti dalla loro conoscenza. Tali principi non possono applicarsi nel caso in cui il vicino confinante non si sia attivato tempestivamente e cioè prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per la presentazione delle domande di condono o dopo l’ultimazione dei lavori (nell’ipotesi di sanatoria ex art. 36 citato), atteso che in tal caso il condono o la sanatoria non verrà ad esso comunicato ma solo pubblicato all’albo pretorio ex art. 20 c.7 T.U. 380/2001. Peraltro, secondo la giurisprudenza, "In presenza di attività edilizia "ex post" sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi,non vale il principio della piena conoscenza dell’atto, ma ritorna in tutta la sua efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione. Non esiste, infatti, alcuna delle ragioni di temperamento indotte per le concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell’atto che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare" (TAR Puglia, Bari, II, 14 marzo 2002, n. 1436)". Risulta evidente che, nel caso di concessione edilizia in sanatoria (condono) si pone la necessità della individuazione del dies a quo dell’impugnativa e ciò al fine di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti ad una eventuale impugnativa, né potendosi consentire che il privato confinante – attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso- possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento. Pertanto, con riferimento al dies a quo dell’impugnativa di una sanatoria o di un condono edilizio rilasciato a terzo confinante, ove non questi non abbia provveduto a partecipare attivamente nel relativo procedimento, prima che questo si concluda, il Collegio condivide l’impostazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente a mente della quale "Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria – da effettuarsi in forza dell’art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale subita, che peraltro continua a costituire, anch’essa, necessitato presupposto per l’impugnativa." (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552)" (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200).

Nella specie l’avversato provvedimento di concessione in sanatoria è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palagiano dal 15 al 30 luglio 2008, con la conseguenza che lo stesso andava impugnato entro il termine di 60 giorni decorrente dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art.21 della L.1034/1971 e, quindi, avendo riferimento anche alla sospensione feriale dei termini, entro il 13 novembre 2008; al contrario, il ricorso risulta essere stato consegnato all’Assistente UNEP per la notifica (momento rilevante ai fini del rispetto del termine a ricorrere, secondo la nota giurisprudenza della Corte costituzionale), solo in data 14 novembre 2008 e, quindi, quando il termine era ormai decorso.

La documentazione depositata in giudizio dall’Associazione ambientalistica ricorrente non evidenzia poi che la stessa abbia assunto quel ruolo "attivo" nel procedimento o comunque nei confronti dell’Amministrazione comunale di Palagiano, tale da legittimare l’obbligo di procedere alla comunicazione del titolo edilizio in sanatoria rilasciato; sono stati, infatti, depositati in giudizio una serie di espostidenuncia a varie Autorità (Procura della Repubblica; Amministrazione regionale; ecc.) che non risultano però pervenuti o comunque conosciuti dall’Amministrazione comunale di Palagiano, in data anteriore al rilascio del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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