T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, in data 31 agosto 2010, presentava alla Questura di Taranto istanza per il rilascio del nulla osta alla organizzazione di tornei di "Texas Hold’em Sportivo" da tenersi presso i locali della società stessa, siti in Maruggio, località Campomarino (TA). Nella domanda si indicavano altresì le modalità di organizzazione del torneo (es. quota di iscrizione non superiore a 30 euro, divieto di rientro del giocatore definitivamente escluso dalla competizione, corresponsione di premi non in denaro).

La questura di Taranto, con nota in data 4 ottobre 2010, rigettava la suddetta istanza in quanto "nelle more del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), lo svolgimento di tornei di poker sportivo texas hold’em non a distanza è da considerarsi attività illegale".

La predetta nota veniva impugnata, tra l’altro, per violazione e falsa applicazione del citato art. 24, comma 27, della legge n. 88 del 2009, nonché per illogicità manifesta.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame, deducendo altresì che l’organizzazione di siffatti tornei sarebbe ad ogni modo riservata, ai sensi del successivo comma 28 del medesimo art. 27, a soggetti concessionari oppure in possesso di taluni requisiti (fissati dal comma 15 del citato articolo).

Con ordinanza n. 27 del 13 gennaio 2011 veniva accolta l’istanza di tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, si osserva in via preliminare che il provvedimento di rigetto si fonda esclusivamente sulla assenza del regolamento applicativo di cui al comma 27 dell’art. 24 della legge n. 88 del 2009, non anche sulla assenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo comma 28.

Peraltro, con riferimento a quest’ultima disposizione l’amministrazione resistente non solo ha fornito una sostanziale motivazione postuma del provvedimento, come tale inammissibile, ma non ha neppure evidenziato, in concreto, la mancanza dei predetti requisiti soggettivi in capo alla società ricorrente.

L’esame del collegio si limiterà dunque al vaglio di legittimità del contenuto, in senso stretto, del provvedimento impugnato.

Giova rammentare, al riguardo, che la normativa attualmente in vigore – legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. legge comunitaria per il 2008) all’art. 24, comma 27, affida la disciplina puntuale del c.d. "poker sportivo non a distanza" alla emanazione di un regolamento, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, il quale stabilisca altresì le specifiche modalità di svolgimento del suddetto gioco (quota di partecipazione, esclusione fini di lucro, impossibilità di partecipare più di una volta e di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località).

Osserva il collegio che, a distanza di quasi due anni dalla previsione legislativa con cui si autorizzano siffatti tornei, la persistente mancata adozione del predetto regolamento interministeriale (il quale peraltro si sofferma, circa l’organizzazione dei tornei medesimi, sul quomodo e non anche sull’an) non possa penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, pena la vanificazione del principio di effettività della legge.

Come evidenziato in precedenti analoghi di questa sezione (cfr. sent. 24 marzo 2011, n. 550), in presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata, sembra dunque possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla associazione ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 3237 del 22 ottobre 2008, con riferimento alle modalità di gioco da "torneo" e, in particolare, alla iscrizione limitata ad un certo importo (Euro 30,00), al divieto di ogni possibilità di rientro (c.d. rebuy in) e alla previsione di premi non in denaro, oltre alla impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località.

In questo modo verrebbero così rispettate sia le modalità stabilite direttamente dalla legge, sia quelle rimesse alla previsione regolamentare, ove si tenga conto (per queste ultime) del fatto che la fissazione in Euro 30 della quota di iscrizione, in base alla comune esperienza, fissa ad un valore sicuramente modico la quota di partecipazione al torneo ed al tempo stesso esclude (per la modicità della quota di iscrizione, la necessità di prevedere dei premi che, seppure non in denaro, hanno sempre un valore e l’esistenza delle spese di organizzazione) i fini di lucro.

Resta fermo che andranno sempre rispettati i presupposti di cui al comma 28 dell’art. 27 della citata legge comunitaria.

Entro questi termini, il provvedimento di diniego può dunque essere suscettibile di rivalutazione da parte della competente amministrazione di pubblica sicurezza.

In conclusione il ricorso, nei limiti di cui sopra, è fondato e deve essere accolto.

Data la novità e la complessità della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota in epigrafe indicata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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