T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 964 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La cooperativa ricorrente deteneva in locazione un locale del Comune di Gallipoli sito nell’immobile denominato "ex Mercato Coperto", all’interno del quale svolgeva attività di promozione turistica e gastronomica previa autorizzazione commerciale rilasciata dallo stesso Comune.

Poiché dovevano essere realizzati lavori di ristrutturazione del predetto immobile, il Comune invitava la ricorrente a rilasciare i locali per il periodo necessario alla conclusione dei lavori stessi.

L’attività di cui sopra non poteva dunque essere ulteriormente svolta.

Per tale motivo il dirigente dell’area commercio dell’amministrazione comunale disponeva il ritiro delle predette autorizzazioni commerciali per protratta inattività, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 287 del 1991.

Tale determinazione veniva impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e della sproporzionalità dell’azione amministrativa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Gallipoli per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato anche sulla base di alcuni precedenti di questa sezione che hanno avuto modo di affrontare identiche fattispecie.

Al riguardo è stato infatti affermato (cfr. sent. 21 ottobre 2010, n. 2143) che "l’art. 4, comma 1, l. 287/1981 stabilisce, alla lett. a), che l’autorizzazione è revocata: "a) qualora il titolare dell’autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi". Per forza maggiore deve intendersi un oggettivo impedimento dello svolgimento dell’attività stessa.

Nel caso di specie è incontestato in giudizio che parte ricorrente non ha potuto riattivare l’attività di somministrazione perché il locale – dove doveva essere esercitata l’attività – è indisponibile a causa di lavori che dovevano essere effettuati dal Comune resistente, proprietario dell’immobile. Quindi la causa della mancata attivazione dell’autorizzazione non è imputabile al ricorrente ma all’Amministrazione procedente.

Come già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 2605/07, "quando l’inattività o, meglio, il mancato concreto utilizzo del titolo autorizzatorio per il tempo prescritto dalla legge dipende non già da colpevole inerzia del titolare dell’autorizzazione ma da fatto imputabile all’amministrazione procedente, non può farsi luogo a revoca nemmeno quando l’atto di ritiro si configura quale conseguenza automatica dell’accertamento dell’inattività".

Sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, del tutto irrilevante è poi il fatto che il ricorrente possa oggi conseguire una nuova autorizzazione, mediante presentazione di semplice D.I.A. e senza rispettare alcun contingente; a prescindere da ogni considerazione relativa alla possibilità per l’Amministrazione comunale di prevedere contingenti con riferimento all’attività commerciale in discorso, è, infatti, fin troppo semplice rilevare come indubbiamente il ricorrente appaia titolare di un vero e proprio interesse giuridicamente tutelato al mantenimento dell’autorizzazione precedentemente conseguita ed oggi sospesa, così sostanzialmente evitando i costi e l’alea connessi alla presentazione di una nuova istanza".

Per tali ragioni il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1076/2010, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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