Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21055

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Cetraro, con la sentenza del 30 aprile 2010, ha dichiarato non doversi procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di D.P.L. per il reato di lesioni personali in danno di L.A..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola che si lamenta dell’abnormità dell’impugnata sentenza riportandosi al contenuto di una memoria difensiva depositata dalla difesa della parte offesa L.A..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per vari ordini di motivi.

2. In primo luogo perchè il ricorrente lungi dall’esplicitare nel ricorso i motivi di doglianza avverso l’impugnata decisione si è semplicemente rifatto ad una memoria difensiva della parte civile.

In diritto si afferma, infatti, come il ricorrente debba prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza.

L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate in una contestuale memoria depositata presso l’ufficio del ricorrente da altra parte del rapporto processuale, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. di recente Cass. Sez. 3^ 2 marzo 2010, n. 16851).

3. Inoltre, la lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2007 n. 5307) ha chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: "che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorchè l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della ed. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.

Tutte caratteristiche non presenti nell’impugnata decisione.

4. Infine perchè, in ogni caso, le contestazioni alla sentenza del Giudice di pace si risolvono in critiche sul fatto così come accertato dal giudicante.

Questa stessa Sezione (v. a partire dalla sentenza 25 settembre 2007 n. 39048) ha già affermato che con il ricorso per Cassazione non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacchè è preclusa la possibilità per il Giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Mentre è consentito, (ex art. 606 c.p.c., lett. e), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il Giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano.

Nella specie, la memoria richiamata nel ricorso del P.M. non fa altro che proporre una indebita rilettura delle risultanze processuali senza evidenziare il dianzi indicato travisamento della prova.

5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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