Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ldo.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Salò, con sentenza del 18 dicembre 2008, ha condannato T.D. alla pena di euro 30 di multa per il delitto di minacce in danno di D.B.E..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando, quale unico motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del fatto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. In fatto si osserva come le frasi pronunciate dall’odierno ricorrente siano state le seguenti: "lei stia attento, se si permette di dire ancora una volta al giudice di trasmettere gli atti alla Procura, so io che cosa fare, so come trattarla. Lei è una persona scorretta, stia attenta o io la denuncio per calunnia e provvederò ad informare i suoi superiori che razza di persona è lei".

L’avvenuto proscioglimento dall’accusa di diffamazione per l’uso dell’espressione "lei è una persona scorretta" avrebbe dovuto essere esteso anche all’ulteriore reato di minacce, non potendo le ulteriori espressioni adoperate integrare gli estremi del fatto idoneo a restringere la libertà psichica della persona offesa.

In diritto, invero, si osserva come sia insegnamento di questa Corte che le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrino gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un’azione illecita o inopportuna, e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale suo comportamento (v. da ultimo la citata, Cass. Sez. 5^ 4 maggio 2007 n. 29390).

Nella specie l’odierno ricorrente, con le frasi incriminate, ha espressamente affermato di voler provvedere a sporgere denuncia per calunnia ovvero ad informare i superiori gerarchici della persona offesa e, quindi, ha semplicemente manifestato l’intenzione di voler ricorrere a quei rimedi, penali e amministrativi, che nella considerazione generale vengono ritenuti idonei a evidenziare, nelle competenti sedi, le lagnanze in proposito dei soggetti coinvolti.

Nessuna espressione di minaccia ma soltanto volontà di esercitare un proprio diritto.

3. Alla luce di quanto sin qui espresso, in conclusione, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto il fatto non sussiste.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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