Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21053 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 1 dicembre 2005 con la quale P.F. era stato condannato per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: la mancata audizione dell’unico teste richiesto dalla difesa, la mancata acquisizione della chiesta prova documentale con evidente violazione del diritto della difesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, essendo ai limiti dell’inammissibilità perchè il ricorrente non si discosta affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

2. In primo luogo, la mancata escussione dell’unico teste richiesto dalla difesa non appare affatto essere una violazione del diritto alla difesa dell’imputato.

Tale testimonianza, a dire dello stesso ricorrente (v. pagina 4 della impugnata decisione e pagina 2 dell’odierno ricorso), non avrebbe avuto incidenza sulla affermazione della penale responsabilità ma soltanto avrebbe dovuto illustrare, ai fini dell’art. 133 c.p., la personalità dell’imputato.

Lo stesso dicasi per la mancata acquisizione della cartella clinica, redatta dai medici dell’istituto di reclusione ove era detenuto l’odierno ricorrente.

Il ricorrente, pertanto, sembra confondere la mancata ammissione di prove, sia esse testimoniali che documentali, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità con la mancata possibilità di illustrare le condizioni soggettive dell’imputato ai fini della quantificazione della pena.

Nella prima ipotesi è evidente che il Giudice del merito abbia l’obbligo di fornire una logica ed esaustiva motivazione sul punto della rilevanza o meno della chiesta prova a determinare l’insorgere della responsabilità penale e, quindi, di affermarne la decisività o meno.

Nel secondo caso, che è quello relativo al presente giudizio, la valutazione del Giudice del merito è sicuramente meno incisiva, potendo già basarsi su quanto emergente dagli atti di causa e prospettato dalla stesa difesa.

Nella specie la Corte di Appello, sia pur in maniera succinta ma dovendosi tale motivazione corroborarsi con l’integrale richiamo alle esaustive e condivise motivazioni del primo Giudice, ha dato effettivamente conto delle doglianze dell’allora appellante proprio sul punto dell’applicato regime sanzionatorio, che appare essere sicuramente contenuto e conforme alla gravita del fatto ascritto.

3. Il rigetto del ricorso determina, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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