Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21052 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trento con sentenza del 19 marzo 2010, ha in sostanza confermato, trasformando la pena detentiva in pecuniaria, la sentenza del Tribunale di Trento del 21 marzo 2008 che aveva condannato D.C. per il delitto di violenza privata continuata in danno di H.F..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge di entrambe le sentenze di merito per essere stato l’imputato condannato per fatto diverso da quello contestato in origine;

b) una motivazione contraddittoria, mancante e illogica e una violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla omessa derubricazione del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento essendo fondato il primo motivo.

2. In punto di fatto, si osserva come l’imputato venne tratto a giudizio e poi giudicato in primo grado per il delitto di violenza privata commesso sino al 20 dicembre 2006.

Analogamente, il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello prevedeva la contestazione del reato, quanto al tempus commissi delicti, per la medesima data.

Viceversa, all’esito dell’istruttoria dibattimentale in appello (v. pagina 4 della impugnata decisione) si è acclarato come l’episodio delittuoso ascritto all’odierno ricorrente fosse stato, in effetti, commesso il 24 dicembre 2006.

La Corte di Appello, a questo punto, invece di annullare la sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la corretta contestazione del fatto ha pensato bene di operare una non consentita "emenda" della appellata decisione sostenendo, pur in presenza di una motivazione "fuorviante", la correttezza della affermazione della penale responsabilità. 3. In punto di diritto, questa volta, occorre premettere come anche il Giudice d’appello debba osservare il principio della correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521 c.p.p., atteso che l’art. 598 c.p.p. dispone espressamente l’estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d’appello.

Peraltro, a differenza di quello di primo grado, il Giudice d’appello non può limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, quando il primo Giudice non abbia rilevato il vizio di correlazione, atteso che la decisione di primo grado è suscettibile di passare in giudicato e di determinare una preclusione processuale, sì da rendere inutile la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, affinchè proceda per il fatto diverso.

Tale sentenza, quindi, deve essere rimossa e, a tal line, il fondamento normativo è agevolmente rinvenibile nel combinato disposto dell’art. 521 c.p.p., comma 2 e artt. 522 e 604 c.p.p., in base ai quali, in presenza di una condanna pronunciata per un fatto diverso o dell’applicazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (rispetto alla quale non sia stato dichiarato il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti) o senza che siano osservate le disposizioni contenute negli artt. 517 e 518 c.p.p., il Giudice d’appello, pronuncia, rispettivamente, sentenza, con la quale annulla quella del primo Giudice e contestuale ordinanza con la quale trasmette gli atti al Pubblico Ministero (v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 17 marzo 2010 n. 18509).

Nella specie, non avendo, pertanto, il Giudice dell’appello posto in essere quanto impostogli dal codice di procedura a fronte della acclarata nuova contestazione del fatto ascritto all’imputato ecco che è incorso nella ulteriore invalidità che non può che determinare anche l’annullamento senza rinvio della propria decisione.

Il secondo motivo del ricorso, all’evidenza, rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4. Il ricorso va, in definitiva, accolto e le sentenze di merito annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Trento per quanto di competenza.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Trento per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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