Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 26-05-2011, n. 21210 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.7.2010 il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Andria – dichiarava C.G. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. – così derubricato il contestato delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 – e lo condannava alla pena di Euro 150,00 di ammenda. All’imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di (OMISSIS), è stato contestato di non aver osservato l’obbligo, in data 10.2.2008, di portare con sè la carta precettiva.

Il Tribunale riteneva che il precetto di portare con sè la carta di permanenza, previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c., fosse autonomo e distinto rispetto alle altre prescrizioni previste nello stesso articolo e definite tali, e quindi la violazione non doveva essere compresa tra quelle previste e sanzionate dalla citata Legge, art. 9, tanto più che, nel caso di specie, nel provvedimento di applicazione della misura di sorveglianza speciale non figurava la prescrizione di portare con sè la carta precettiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Bari, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.

Ha osservato il ricorrente che la L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, non sanziona solo l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ma espressamente punisce anche l’inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, ed era incontestabile che il precetto di portare con sè la carta di permanenza rientra tra gli obblighi di assoluta cogenza per il sorvegliato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5 dispone, nel comma 1, che in caso di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale il tribunale deve determinare le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

Nel citato articolo, commi 2 e 3, sono indicate le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale.

Nel comma 4 è previsto che, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, il tribunale può imporre anche il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.

Nel comma 5 vengono indicate alcune prescrizioni che possono essere imposte nel caso in cui la misura applicata sia quella dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ovvero del divieto di soggiorno.

Nel cit. art. 5, comma 6 e u.c. si aggiunge che "alla persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".

Discende, quindi, dalla lettera della legge che l’obbligo di esibire la carta di permanenza grava soltanto sulle persone sottoposte alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ovvero con divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province. Il mancato rispetto del suddetto obbligo è sanzionato dalla citata Legge, art. 9, comma 2, che stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni "se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno".

Questa Corte condivide, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale il fatto della persona sottoposta a detta misura, senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza (V. Sez. 1, sent. n. 10714 del 7.1.2010, Rv. 246513), fermo restando che integra il delitto previsto e punito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, il fatto della persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che commetta detta violazione (V. Sez. 1, sent. n. 42874 del 21.10.2009, Rv. 245302 e Sez. 1, sent. n. 45508 dell’11.11.2009, Rv. 245500).

Nel caso in esame l’imputato era, al momento del fatto, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di (OMISSIS), quindi – non portando con sè la carta precettiva, che non è stato in grado di esibire in occasione del controllo da parte dei Carabinieri – ha commesso il delitto di cui alla citata Legge, art. 9, comma 2 e non la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., a nulla rilevando che l’obbligo di portare con sè la carta di permanenza non fosse specificamente indicato nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, in quanto detto obbligo discende direttamente dalla legge. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere applicato il principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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