LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 27-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per
le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e
dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle
persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della
presente legge, e’ fatto divieto di svolgere le attivita’ di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in
favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di
competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e’ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al
candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita’
di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne
avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione».

Art. 2 Effetti della condanna 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell’estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all’organo o all’ente di appartenenza per l’adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. 2. Dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibilita’ del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell’interdizione dai pubblici uffici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 783): Presentato dall’on. Sabina Rossa ed altri il 6 maggio 2008. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008 con parere della I commissione. Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e 18 giugno 2009; il 2, 7, 8, 16, 29 e 30 luglio 2009; il 10,15 e 22 settembre 2009; il 13 ottobre 2009; il 12 novembre 2009, il 2, 9, 10 e 16 dicembre 2009; il 4, 10 e 17 febbraio 2010. Esaminato in aula ed approvato, in un testo unificato con gli atti nn. 825 (on. Angela Napoli e on. Gabriella Carlucci), 954 (on. Aurelio Salvatore Misiti), 972 (on. Nicodemo Nazzareno Oliverio ed altri), 1767 (on. Roberto Occhiuto e on. Mario Tassone), il 24 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2038): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con parere della 2ª commissione. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 marzo 2010; il 4 maggio 2010; il 21 e 22 settembre 2010. Esaminato in aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 6 ottobre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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