Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19.3.2010 il giudice monocratico del Tribunale di Palermo condannava C.M. alla pena di Euro 309 di ammenda perchè, nella sua qualità di amministratore dello stabile di (OMISSIS), che minacciava in rovina, ometteva di provvedere ai lavori necessari per la rimozione dello stato di pericolo, incorrendo così nella violazione contestata di cui all’art. 677 c.p.. Risultava infatti che con ordinanza del sindaco di Palermo in data 29.12.2004, notificata il 14.1.2005, era stato ordinato all’amministrazione dello stabile in questione di porre in essere opere e lavori urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità, ma a seguito di sopraluogo risultava che i lavori non erano stati eseguiti, essendo stata solo applicata una rete di contenimento ai balconi pericolanti, con il che veniva ritenuta sussistente la responsabilità dell’imputato che non aveva giustificato plausibilmente il ritardo.

2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato per dedurre con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 677 c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

La motivazione della sentenza sarebbe incongrua, perchè il C. era il semplice amministratore pro tempore dello stabile e si attivò per installare reti di contenimento ma per la messa in sicurezza non si era ancora formata la volontà dei condomini per l’attuazione dell’intervento, che richiedeva più articolata organizzazione e maggiori capitoli di spesa per i proprietari. Pertanto, l’imputato opinò nel senso di intervenire subito sul fronte della rimozione delle situazioni di pericolo, confortato peraltro dalla relazione dei tecnici comunali sulla stabilità dell’immobile del 29.12.2006 in cui era stato scritto che non si rilevavano pericoli derivanti da altri improvvisi distacchi, se non quelli potenziali dovuti alla mancanza di vigilanza e quindi riconducibili alla normale manutenzione di tutti gli edifici della città.

La difesa faceva allora rilevare che nel caso di mancata formazione della volontà assembleare, che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico dei singoli condomini l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità della genesi della stessa.

Veniva così chiesto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato, ragion per cui vi sono gli spazi per dichiarare la causa di estinzione del reato per decorso del tempo, sopravvenuta alla sentenza impugnata in data 26.4.2010.

Non vi sono d’altro canto i presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., avendo dato conto il giudice a quo, con aderenza alle emergenze disponibili e con ragionamento corretto, della sussistenza del fatto e della attribuibilità all’imputato.

La sentenza impugnata quindi deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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