Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21264 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 15 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 15 ottobre 2010, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore Generale volta ad ottenere il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 per V.G. in relazione a due pene inflitte con sentenze del Tribunale dell’Aquila 31 luglio 2006 e della Corte di Appello dell’Aquila in data 23 settembre 2008, rilevando che, per la sentenza della Corte di Appello, mancava la prova del passaggio in giudicato giusta la mancanza della relativa attestazione sull’originale.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali atteso che alla Procura generale era già pervenuto l’estratto esecutivo della sentenza della Corte di Cassazione pertanto la richiesta effettuata al giudice dell’esecuzione era giustificata e tempestiva, mentre la carenza di attestazione del passaggio in giudicato è un mero adempimento di cancelleria.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Corte di Appello dell’Aquila per l’ulteriore corso.

3.1.1 – E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di applicazione di amnistia e indulto, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione siano suscettibili di opposizione – è più esattamente con il particolare mezzo di reclamo che è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione – da parte del PM e del condannato. Tale rimedio introduce un procedimento che sebbene non espressamente regolato deve svolgersi con le garanzie relative del contraddittorio delle parti secondo lo schema previsto dall’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4 che esita in un’ordinanza solo avverso la quale è esperibile, a norma del comma sesto stesso articolo, il ricorso per Cassazione. Questo, a differenza di quanto prevedeva l’art. 594 c.p.p. abrogato, non può invece essere proposto direttamente avverso il provvedimento applicativo dell’amnistia e dell’indulto o di rigetto delle relative istanze (Cass., Sez. 1, 31 ottobre 1990, n. 3673, Panebianco, rv. 185918) essendo data la possibilità alla parte interessata, pubblica o privata, di poter far valere anche questioni di merito. Tale regola va applicata non solo quando il giudice dell’esecuzione decida de plano, come prescrive l’art. 667 c.p.p., comma 4, ma altresì in esito al giudizio camerale con la partecipazione del PM e del condannato assistito dal suo difensore.

II ricorso va pertanto qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello dell’Aquila per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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