Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21260 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Svolgimento del processo

1. – Con decreto pronunciato in data 16 luglio 2010, depositato in cancelleria il 17 luglio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile le istanze avanzate nell’interesse di P.S. volte a ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) ovvero della detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis).

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il P. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Si osservava che nella istanza di affidamento in prova al servizio sociale era stata specificata la elezione di domicilio presso il difensore. La nomina del difensore di fiducia e la relativa elezione di domicilio erano contenuti infatti nell’atto depositato presso la Procura della Repubblica della Spezia in data 15 luglio 2003 nel corso di un procedimento penale. Non poteva pertanto affermarsi, così come aveva fatto per contro il giudice, che nelle istanze mancasse tale indicazione. Inoltre, se era vero che la dichiarazione e l’elezione di domicilio sono atti personali e non del difensore, il Tribunale avrebbe dovuto tuttavia ritenere valida, in ogni caso, la conferma o il richiamo alla pregressa determinazione.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Deve per vero osservarsi che sulla questione si sono già espresse le Sezioni Unite di questa Corte rilevando come la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto a meno che, ma questa evenienza non è ricorsa nella fattispecie il condannato non sia latitante o irreperibile (cfr. Sez. U, 17 dicembre 2009, n. 18775, rv – 246720, Mammoliti).

3.1.2. – Trattandosi di atto ritenuto personale è evidente che non sono ammessi equipollenti quali per esempio (come accaduto nella fattispecie) il richiamo a una precedente elezione di domicilio (per altro effettuato nell’ambito di un procedimento di cognizione e dunque non valida per il procedimento di sorveglianza); inoltre il richiamo e la conferma in questo caso sono stati effettuati dal difensore di fiducia e non personalmente dal condannato.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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