Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21259 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto pronunciato in data 31 maggio 2010, depositato in cancelleria il 14 giugno 2010, la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, su appello di M.G., in parziale riforma del decreto del Tribunale di Padova in data 19 febbraio 2010, emesso nei confronti del medesimo M. escludeva l’imposizione dell’obbligo di soggiorno di cui alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni due.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando, con la rilevata pericolosità sociale del proposto, giusti sia i precedenti giudiziari rilevanti e numerosi che lo affliggevano sia l’osservata frequentazione di pregiudicati, che la decisione di primo grado, ancorchè avesse nella parte motivazionale fatto riferito all’obbligo detto, nulla aveva espresso in dispositivo. Tanto doveva ritenersi sufficiente per dover escludere l’imposizione dell’obbligo detto, stante la prevalenza del dispositivo sulla parte motivazionale della decisione.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale osservando che il Tribunale, sebbene in effetti non avesse fatto riferimento espresso in dispositivo all’obbligo di soggiorno, aveva comunque espresso prescrizioni che lo presupponevano. Inoltre vi era incoerenza e illogicità nella motivazione.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Deve per vero rilevarsi essere giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende aderire, ritenere che, a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest’ultimo, in tema di ordinanze o di decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata la effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell’insieme di motivazione e dispositivo (v. Cass., Sez. 1, 22 novembre 2001, n. 5456, Zirilli; Sez. 1, 27 gennaio 1999, n. 754, rv. 212750, (Moli e altri; Sez. 3,5 marzo 1996, n. 528, Vanacore; Sez. 2, 3 maggio 1993, n. 1613, De Rosa.

3.2. – Il giudice dell’esecuzione pertanto non doveva limitarsi a constatare il mero dato formale della omessa scritturazione nel dispositivo dell’imposizione dell’onere accessorio dell’obbligo di soggiorno, ma doveva esaminare l’intero provvedimento oggetto del suo esame onde estrapolare lo specifico intendimento del giudice che lo aveva emesso. E tale omessa valutazione, a prescindere dalla sussistenza di elementi contenutistici che ben avrebbero potuto indirizzare il giudice nella sua valutazione, concreta vizio di legittimità rilevabile in questa sede.

E’ appena infine il caso di rilevare che l’annullamento dell’ordinanza di comporta che il giudice dell’esecuzione dovrà esaminare nel merito l’appello che l’odierno ricorrente ha presentato avverso il decreto Tribunale di Padova del 19 febbraio 2010 impositivo della misura di prevenzione.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla il decreto impugnato limitatamente all’obbligo di soggiorno e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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