Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 26-05-2011, n. 21057 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 14 maggio 2010, ha confermato la sentenza del GIP presso Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21 giugno 2007 con la quale D.L. e S. A. erano stati condannati per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso con altri due coimputati.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando: la mancata applicazione alla fattispecie ascritta della figura del delitto tentato, la mancata concessione delle attenuanti generiche al solo S., l’erronea quantificazione della pena e infine la mancata conversione della sanzione inflitta, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno parzialmente accolti per quanto di ragione.

2. La Corte territoriale ha, invero, sicuramente errato dal momento in cui non si è peritata di dare risposta alcuna alla istanza di sostituzione della pena, avanzata nell’interesse degli imputati ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53.

Nella stessa motivazione la Corte, da un lato, dà effettivamente atto che: "entrambi gli appellanti hanno chiesto, in ogni caso, ridursi la pena e convertirla nella sanzione sostitutiva, L. n. 689 del 1981, ex art. 53".

Nel prosieguo della motivazione, poi, si è effettivamente affrontato il punto della diminuzione della pena, rigettandolo, ma nulla si è detto in merito alla ulteriore e concorrente richiesta della sostituzione della pena detentiva inflitta a entrambi gli imputati.

Valuterà, pertanto, il Giudice del rinvio la suddetta richiesta, alla quale questa Corte di legittimità non può dare risposta alcuna.

3. Nel resto, di converso, i ricorsi si appalesano inammissibili.

La detta inammissibilità deriva, in primo luogo, dalla genericità dei motivi perchè entrambi i ricorrenti, nella loro illustrazione, non si discostano affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

Più in particolare, poi, la Corte territoriale ha correttamente e logicamente motivato circa il rigetto della tesi defensionale in merito alla sussistenza, nel comportamento degli imputati, di una desistenza volontaria ovvero di un recesso attivo, tali da consentire di derubricare il contestato reato nella forma del tentativo e ciò per l’assorbente considerazione dell’uscita dei beni oggetto del furto dalla sfera di disponibilità del proprietario.

La pena è stata, inoltre, contenuta nei limiti edittali per cui non può essere sottoposta al vaglio di legittimità di questa Corte così come, nei confronti del solo imputato S., è stato dato conto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche e del corretto giudizio di comparazione con la contestata aggravante in considerazione delle condizioni soggettive dell’imputato stesso.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame limitatamente alla richiesta di pena sostitutiva. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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