Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 26-05-2011, n. 21258 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zione domiciliare e rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da C.R., detenuto con fine pena previsto al 9.9.2012.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione.

In data 21 maggio 2010 C.R. aveva richiesto al Tribunale di sorveglianza di Cagliari l’affidamento in prova ai servizi sociali e, in via subordinata, l’ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario.

Il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza impugnata, aveva respinto l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ma aveva omesso di motivare sulla richiesta di detenzione domiciliare, della quale si da atto che è stata proposta nella stessa ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nella ordinanza impugnata si da atto che C.R. aveva avanzato richiesta della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare.

L’ordinanza ha motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter concedere la misura alternativa richiesta in via principale, ma nulla ha detto sulla istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla istanza di detenzione domiciliare e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla istanza di detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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