Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 26-05-2011, n. 21050 Decreto che dispone il giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.L. ricorre contro sentenza della Corte di Brescia che, in riforma di sentenza del Tribunale di Bergamo del 12.3.08, ha dichiarato n.d.p. nei suoi confronti per i reati di violenza privata (a) e molestie (e), estinti per prescrizione e rideterminato in Euro 1.000 di multa la pena a lui inflitta per le residue imputazioni di minaccia (c) ai danni di S.M. ((OMISSIS)) e minaccia ed ingiuria (d) ai danni di P.G. ((OMISSIS)).

Il ricorso deduce: 1^ – violazione art. 429 c.p.p., perchè il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per omessa indicazione dei capi c) e d) dell’imputazione e restituito gli atti al GUP che, ritenendo si trattasse di errore materiale, disponeva correzione ai sensi dell’art. 130 c.p.p..

L’eccezione della Difesa era respinta anche nei due gradi di giudizio di seguito svolti; 2^ e 3^ – vizio di motivazione circa ciascuno dei due reati; 4^ – violazione art. 62 bis – vizio di motivazione relativo.

2 – Il ricorso è ammissibile ed il reato sub c) è estinto per prescrizione (24.1.11).

Per quanto concerne l’imputazione residua (d), il 1^ motivo dello stesso ricorso è fondato ed assorbente. Argomentata (giusta Cass. Sez. 1^, 27.1.92 – n. 378 – di cui trascrive a massima del CED, rv.

189215) che la carente indicazione dei capi di imputazione nel decreto che dispone il giudizio non costituisce mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., perchè investe la stessa enunciazione dei fatti.

Ma prima si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale già investito del giudizio aveva dichiarato nullo il decreto, facendo regredire il procedimento alla fase delle indagini perchè non ravvisava mero errore materiale, che avrebbe potuto direttamente correggere.

Tanto deciso, al GUP era preclusa la possibilità ipotetica di correzione materiale del decreto ormai privato di qualsiasi efficacia, sicchè poteva solo ripetere l’udienza preliminare per giungere eventualmente all’emissione di altro decreto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo c estinto per prescrizione, nonchè la stessa sentenza e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Bergamo per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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