T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 332 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ncati, per l’Amministrazione resistente;
Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 10 marzo 2010 e depositato in data 9 aprile 2010 il sig. S.T. ha chiesto l’annullamento: a) della deliberazione della G. R. della Basilicata 29 dicembre 2009, n. 2271, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata 1 febbraio 2010, n. 5, recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa e nomina dei vincitori della progressione verticale per la copertura di 49 posti nella categoria D1 nel ruolo organico della Giunta Regionale; b) della graduatoria di merito come risultante dal verbale 15 dicembre 2009, n. 22 e approvata con il provvedimento sub a); c) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso de quo ed in particolare dei verbali dal n.1 al n. 22, ivi compreso quello relativo al giudizio di non idoneità.

1.1.- La parte ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura selettiva per la progressione verticale nella categoria D1, di aver superato la selezione per titoli, la prova scritta, di essere stato ammesso alla prova orale, la quale si concludeva con un giudizio di non idoneità.

1.2.- In punto di diritto, l’istante, con un unico articolato motivo di ricorso afferma l’illegittimità del giudizio di "non idoneità":

per violazione del verbale n. 14 del 16 novembre 2009 della Commissione esaminatrice e dei criteri di valutazione stabiliti per la valutazione della prova orale;

violazione e falsa applicazione artt. 3, 97, 51 Cost, nonché violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 12 d.p.r. 487/94 e dell’art. 10 d.p.r. 30 ottobre 1966, n.693;

eccesso di potere sotto vari profili.

3.Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Basilicata, la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché l’indicazione numerica del giudizio di non idoneità non avrebbe comunque consentito alla parte ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria.

E’ comunque eccepita l’infondatezza del ricorso nel merito

4.- Con ordinanza collegiale n. 128/10, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5627/10 la domanda cautelare è stata respinta.

5.- All’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Oggetto del presente ricorso è l’impugnazione del giudizio di non idoneità del ricorrente alla prova orale espresso dalla Commissione nella procedura comparativa indetta dalla Regione Basilicata per la progressione verticale finalizzata alla copertura di 49 posti nella categoria D1 nel ruolo organico della Giunta Regionale.

2.- In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.Con una prima doglianza è affermata la illegittimità del giudizio di non idoneità perché privo della valutazione numerica alla quale la Commissione aveva deciso di auto vincolarsi con il verbale n. 14 del 16 novembre 2009, stabilendo, quale criterio di selezione dei candidati la valutazione numerica.

3.1.- Osserva al riguardo il Collegio che il giudizio di "non idoneità" reso nei riguardi della prova orale del candidato esaurisce compiutamente l’obbligo motivazionale incombente sulla Commissione esaminatrice, ancorché non accompagnato da una valutazione in termini numerici.

La specificazione numerica prevista nei criteri determinati dalla Commissione nel citato verbale n. 14 doveva infatti ritenersi necessaria soltanto per i candidati che, nelle prove orali, avessero superato il voto di sufficienza, stabilito dall’art. 5 del bando al raggiungimento del un punteggio minimo di 7 punti (su 10 complessivamente attribuibili).

L’attribuzione di un voto numerico doveva pertanto intendersi come obbligatoria solo per la valutazione dei candidati risultati idonei, al fine della graduazione del punteggio complessivamente ottenuto da ciascuno dei candidati e della individuazione della posizione nella graduatoria finale di merito.

Né avrebbe alcun senso una diversa interpretazione, posto che in un giudizio di inidoneità il voto numerico non avrebbe altra funzione, se non quella, del tutto inutile, di graduare i tutti i candidati non idonei.

E’ chiaro, infatti, che il giudizio di inidoneità, nella fattispecie, contiene in sé implicitamente e manifestamente una valutazione di insufficienza della prova orale e quindi l’attribuzione di un punteggio inferiore a 7/10.

E’ stata, infatti, affermata dalla giurisprudenza la legittimità della prassi della Commissione di non attribuire un punteggio a chi non supera una prova orale al fine di evitare di dover sottolineare negativamente prove del tutto insufficienti (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 maggio 2007, n. 4139).

Pertanto la Commissione ha operato legittimamente, decidendo di non attribuire un voto alla prova orale della parte ricorrente comunque giudicata non sufficiente al conseguimento dell’idoneità.

4.- Con una seconda doglianza il ricorrente afferma che il giudizio di non ammissione alla prova orale, carente di voto numerico, sarebbe peraltro illegittimo per difetto di motivazione.

4.1.In proposito, osserva il Collegio, una volta chiarito che il giudizio di non idoneità equivale al mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto nel bando per il superamento della prova orale, anche la dedotta illegittimità del giudizio per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è priva di fondamento, poiché un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l’arbitrarietà, l’irragionevolezza del giudizio, il travisamento dei fatti, in relazione ai criteri predeterminati dalla Commissione che, quando sono predisposti a monte delle valutazioni, come nella specie, sono sufficienti a soddisfare l’onere motivazionale espresso per ciascun candidato con un giudizio sintetico di non idoneità oppure attraverso il voto numerico.

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non fornisce alcuna deduzione idonea a supportare l’arbitrarietà, l’irragionevolezza o il travisamento dei fatti da parte della Commissione in relazione ai seguenti criteri che la stessa aveva prefissato per la valutazione della prova orale (predeterminati al punto 3 del verbale n. 14 del 16 novembre 2009): "valutazione in ordine alla correttezza della risposta, alla capacità espositiva, nonché alla capacità di collegare quanto contenuto nella domanda e richieste di chiarimenti dei componenti".

5.- Con ulteriore doglianza il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 d.p.r. 30 ottobre 1966, n.693, perché la Commissione avrebbe omesso di verbalizzare le risposte alle domande della prova orale e di formulare un succinto giudizio sulle stesse risposte.

5.1.- Anche tale censura è infondata, in quanto il richiamato art. 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, dispone che: "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

La norma, dunque, impone la predeterminazione dei quesiti da porre ai candidati per la prova orale, ma non, come ritenuto dal ricorrente, la verbalizzazione di tutte le risposte date con la formulazione di un giudizio specifico sulle stesse.

Nella fattispecie, dunque, le domande estratte durante la prova orale dal candidato (verbale n. 20 del 24 novembre 2009) risultano verbalizzate e ciò è sufficiente a soddisfare il principio di trasparenza della procedura selettiva.

La mancata verbalizzazione da parte della commissione esaminatrice delle risposte alle domande rivolte nel corso del colloquio orale ai candidati non comporta quindi l’illegittimità della prova, in quanto non esiste alcuna norma, che imponga alle commissioni esaminatrici siffatto obbligo, atteso che la predeterminazione dei quesiti e la loro estrazione a sorte da parte dei candidati è idoneo a soddisfare il principio di trasparenza della procedura selettiva e di "par condicio" dei concorrenti, laddove invece l’imposizione dell’obbligo di motivazione e specificazione dei giudizi sulle risposte date comporterebbe un inevitabile pregiudizio alla celerità, al principio di non aggravamento del procedimento selettivo ed in generale un contrasto con i principio di cui all’art. 97 della Costituzione.

D’altra parte, secondo il consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, deve escludersi che le commissioni esaminatrici siano tenute a procedere alla verbalizzazione delle singole domande rivolte ai candidati in sede di prova orale e delle relative risposte (ex multis: Cons. giust. sic., 6/11/2000, n. 433; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 settembre 2007, n. 8929), non esistendo alcuna norma o principio logico – giuridico positivi che impongano un siffatto obbligo.

6.- Infine, la parte ricorrente sostiene di aver superato positivamente la procedura concorsuale per via del raggiungimento del punteggio minimo di 35,50 punti previsto dall’art. 5 del bando, avendo superato, peraltro, le prove scritte, vertenti sulle stesse materie della prova orale.

Per corroborare tale tesi afferma che se, per un verso, è certo che per accedere alla prova orale occorre il conseguimento del punteggio di 28/40, per altro verso, nessuna clausola del bando prescriverebbe la necessità del superamento della prova orale per l’inserimento nella graduatoria di merito. Pertanto il ricorrente, avendo ottenuto nella valutazione dei titoli e della prova scritta un punteggio superiore a 35 punti avrebbe per ciò solo avuto diritto ad essere inserita nella graduatoria di merito.

6.1.- La tesi del ricorrente non è condivisibile, in quanto non trova riscontro nelle disposizioni del bando di concorso.

Innanzitutto l’art. 7 del bando specifica espressamente che l’oggetto della procedura selettiva consiste "in una prova scritta….ed una prova orale".

L’art. 5, comma 2, del bando, dopo aver precisato che "sono ammessi alla prova orale i candidati che otterranno alla prima prova il punteggio minimo di 28/40 e che "la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10", chiarisce che " l’idoneità alla categoria superiore è subordinata, comunque, al raggiungimento del punteggio minimo di 35/50 pari al 70% della sommatoria dei punteggi ottenuti nella prima e nella seconda prova".

Il bando, quindi, richiedeva inequivocabilmente il superamento di entrambe le prove (quella scritta e quella orale) con il raggiungimento del punteggio minimo di 35/50, da intendersi come sommatoria del punteggio di 28 punti (punteggio minimo per il superamento della prova scritta) più 7 punti (punteggio minimo per il superamento della prova orale).

E’ chiara, pertanto, la palese contrarietà alle citate disposizioni del bando di gara, della interpretazione sostenuta dal ricorrente.

7.- In ragione delle superiori considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

8.- Si ritiene equo, in considerazione della particolarità della questione, compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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