T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 26-05-2011, n. 2862 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 10 giugno 2009 la signora S.C. presentava al Comune di Palma Campania istanza per il rilascio di un permesso di costruire relativamente ad un fabbricato rurale da destinarsi ad uso agricolo su un fondo di sua proprietà sito alla via San Nicola e ricadente in Zona E – agricola.

Con nota n. 20682 del 10 novembre 2009 l’Amministrazione comunale inoltrava preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, evidenziando come la domanda non potesse trovare accoglimento per due ragioni: innanzitutto, si osservava che "le superfici adibite a porticatoessiccatoio a piano terra e primo piano, sono maggiori di quelle massime assentibili (20% del volume complessivo, art. 3, lettera e.6 d.p.r. 380/01); pertanto, vengono contemplate tra le superfici che concorrono a determinare superficie lorda d’uso, e quindi in contrasto con la normativa urbanistica vigente (art.37, punto 6 del REC)". Altro motivo ostativo era che "non è sufficientemente dimostrato che i manufatti edilizi siano necessari, congruenti e proporzionati alle necessità dell’azienda in relazione alla produttività della stessa, al tipo di coltura o allevamenti, alla fattibilità dei programmi di sviluppo, specificandone la quantificazione in mq e mc utili e la destinazione d’uso".

In data 23 novembre 2009, la signora S. presentava osservazioni, corredate da elaborati tecnici, onde modificare l’orientamento dell’Amministrazione, la quale, tuttavia, non ritenendole meritevoli di accoglimento, concludeva il procedimento con provvedimento definitivo di diniego n. 777 del 14 gennaio 2010.

Avverso tale provvedimento, nonché contro il preavviso di rigetto, ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la signora S.C. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Ha dedotto in primo luogo la ricorrente che l’Amministrazione aveva erroneamente considerato come superficie lorda da calcolarsi ai fini dell’osservanza degli indici di fabbricabilità di zona anche i porticati, a torto considerati come delle pertinenze, eccedenti il 20% del volume dell’edificio principale ai sensi dell’art. 3, lettera e.6 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380); si tratta, in realtà, di opere prive di autonomia ed individualità rispetto al fabbricato principale e costituenti opere accessorie complementari allo stesso, tali da non essere computabili ai fini della superficie lorda secondo le prescrizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

Con la seconda censura è stato contestato che l’intervento non sarebbe proporzionato alle necessità dell’azienda, al riguardo richiamando parte ricorrente considerazioni espresse in un elaborato redatto da un consulente tecnico di fiducia; in detto contributo, è dato leggere che il fabbricato progettato ha una superficie di ingombro di mq. 114,20 ed una convenzionale di mq 517,74, di cui circa 52 mq destinati al residenziale e mq 465 all’attività agricola, aree in gran parte destinate all’essiccazione di prodotti, nonché a deposito.

Infine, si è stato dedotto un profilo di carenza di motivazione, ascrivibile al fatto che nella stessa zona l’Amministrazione aveva già rilasciato titoli edilizi analoghi a quello oggetto di diniego.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palma Campania, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare. L’Amministrazione, dopo aver premesso che le prescrizioni del PRG per la zona E consentono per l’intervento considerato un volume di mc 527,30 ad uso agricolo e di mc158,19 per uso residenziale, nonché una superficie lorda di mq 114,24, ha evidenziato che non poteva non essere considerata in tale calcolo la presenza di quattro porticati di superficie complessiva di mq 71,51 e ciò ai sensi dell’art.3, lettera e.6 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; né poteva trovare applicazione la previsione dell’art. 37.6 del regolamento edilizio comunale nella parte in cui esclude i porticati dal calcolo della superficie lorda d’uso, rivelandosi tale disposizione in contrasto con il primo comma dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. Il Comune di Palma Campania ha altresì osservato che l’opera in progetto non risultava dimostrato fosse congrua e proporzionata rispetto alle esigenze dell’azienda.

Alla camera di consiglio del 13 maggio 2010 la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari e all’udienza di discussione del 5 maggio 2011, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, trattenuta per la decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, va respinto il terzo motivo di impugnazione, dal momento che il corredo motivazionale dell’impugnato diniego, comprensivo anche di quanto rappresentato nel preavviso di rigetto, si rivela sufficiente ad esplicitare le ragioni in fatto e in diritto che hanno indotto l’Amministrazione a non consentire la realizzazione dell’intervento richiesto; né la completezza della motivazione, in sé bastevole, avrebbe dovuto essere diversa a cagione di una disparità di trattamento, pertanto soltanto ventilata nell’esposizione della censura.

Con riferimento al primo motivo di diniego, ossia l’eccedenza di superficie assentibile rispetto a quella effettiva dell’edificio da realizzare, rileva il Collegio che risulta incontestato tra le parti che la superficie dei porticati, in numero di quattro tra piano terra e primo piano e per una estensione complessiva di 71,51 mq, non sia stata considerata in fase progettuale ai fini del calcolo della volumetria e superficie massima.

Ebbene, osserva il Collegio che correttamente in sede di adozione del diniego il Comune di Palma Campania ha compreso l’area e le dimensioni di tali porticati come parte dell’intervento da realizzare – da ritenersi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lettera e) del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 – di guisa che le dimensioni complessive dell’edificio superavano i limiti di volume e superficie per gli interventi ammessi nella Z.T.O. di riferimento.

Al riguardo, la Sezione condivide quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il porticato non costituisce pertinenza, ma un’opera che, in quanto destinata ad incrementare la superficie del manufatto cui inerisce, ne costituisce una sua parte, condividendone così la natura, nella fattispecie scrutinata di intervento di nuova costruzione (Consiglio di Stato IV Sezione 13 ottobre 2010 n. 7481); d’altronde, il porticato risulta privo di quel carattere funzionale di autonomia e indipendenza necessario per poterlo qualificare come pertinenza.

Né può essere accolta la tesi prospettata dalla ricorrente, circa la natura di opera accessoria dei predetti porticati e quindi la loro non computabilità ai fini del volume complessivo del fabbricato; al riguardo, secondo giurisprudenza anche di questa Sezione, per porticato deve intendersi una struttura edilizia costituita da un piano di copertura sostenuto da pilastri o altri sistemi di supporto, con apertura su almeno tre lati, che ha una funzione accessoria rispetto al corpo di fabbrica principale e, quanto alla destinazione, assolve la funzione di protezione degli accessi all’edificio (o a parte di esso) dagli agenti atmosferici, ovvero di temporaneo deposito di cose e stazionamento dei residenti (TAR Campania Sezione II, 8 maggio 2009 n. 2457).

Ebbene, con riferimento a tale impostazione i porticati de quibus, anche in base ai dati che emergono dal progetto, non assolvono affatto ad una funzione accessoria, essendo invece destinati ad essiccatoi e quindi proprio all’esercizio dell’attività agricola cui la realizzazione dell’intervento è preordinata; ne consegue che il loro volume deve conteggiarsi in quello complessivo del fabbricato (TAR Campania Napoli Sezione IV, n. 11048 del 2003 e n. 10593 del 2005).

Infine, nemmeno può essere invocata l’applicazione dell’art. 37, sesto comma lettera g) del regolamento edilizio comunale che esclude i porticati dal computo delle superfici lorde, trattandosi di una disposizione su cui è destinata a prevalere, ai sensi dell’art.3, secondo comma del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, la diversa definizione di porticato come evincibile dal primo comma del medesimo art. 3 secondo i richiamati arresti giurisprudenziali.

L’eccedenza di superficie, costituendo valida ed autonoma ragione per il diniego dell’istanza, rende inammissibile per carenza di interesse l’esame del il secondo motivo di censura.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte ricorrente in favore del Comune di Palma Campania al relativo pagamento nella misura complessiva di Euro1.500,00(Millecinquecento/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Palma Campania nella misura complessiva di Euro1.500,00(Millecinquecento/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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