T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 26-05-2011, n. 2856 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 26 aprile 2008 e depositato il 15 maggio seguente, i ricorrenti hanno premesso di aver conseguito dal Comune di Qualiano, in data 29 ottobre 2007, il permesso di costruire n.89 per la realizzazione di un complessivo intervento di ristrutturazione dell’appartamento di proprietà e di sopraelevazione di un sottotetto termico non abitabile sul medesimo immobile, sito alla via Camaldoli n.34, individuato in catasto al foglio 11, particella n.298, sub.1 e 2. Gli instanti hanno esposto che, dopo la comunicazione d’inizio dei lavori ed a seguito di sopralluogo effettuato il 10 gennaio 2008, il Comune ha inviato loro la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del titolo edilizio, culminato nell’impugnato provvedimento finale emesso il 18 febbraio 2008, ai sensi dell’art.15, comma 4, del D.P.R. n.380 del 2001.

A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della determinazione sfavorevole, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990, degli art.6, 27 e 37 del D.P.R. n.380 del 2001 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione comunale.

Con ricorso per motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa al successivo provvedimento del 22 maggio 2008, con cui l’amministrazione comunale ha reiterato la declaratoria di decadenza del permesso di costruire sulla base di una più articolata motivazione, che ha individuato negli art.6 bis e 17 delle N.T.A. le previsioni urbanistiche violate.

Con ordinanza n.41/2011, la Sezione ha disposto incombenti a carico di entrambe le parti.

I soli ricorrenti hanno eseguito l’adempimento istruttorio, depositando la documentazione richiesta in data 9 febbraio 2011.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Invero, come descritto nella premessa in fatto, il primo provvedimento impugnato, adottato il 18.2.2008, con cui è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n.89 del 29.10.2007, è stato sostituito dal provvedimento, datato 22.5.2008, avente contenuto analogo al precedente ed emesso sulla base di una più articolata motivazione, che individua negli artt. 6 bis e 17 delle norme di attuazione del nuovo P.R.G. (pubblicato sul B.U.R.C. n.54 del 15.10.2007) le previsioni con cui si porrebbe in contrasto il titolo edilizio già assentito.

L’interesse processuale della parte ricorrente si concentra, dunque, sul ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono state peraltro sostanzialmente riproposte le medesime censure già mosse avverso la prima declaratoria di decadenza.

Venendo al merito della controversia, è in discussione la sussistenza di entrambi i presupposti fondanti la potestà amministrativa esercitata, secondo quanto disposto dall’art.15, comma 4, del d.P.R. n.380 del 2001, in base al quale: "Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".

La parte ricorrente ha contestato, anzitutto, quanto accertato dal comune in occasione del sopralluogo effettuato in data 10.1.2008 – nel cui verbale (corredato da rilievo fotografico) sono stati riscontrati solo lavori di "spicconatura di intonaco al piccolo vano a piano primo" – assumendo che le opere eseguite, in relazione al progetto assentito, sono comunque idonee a configurare un concreto inizio dei lavori tale da scongiurare l’effetto decadenziale previsto dalla richiamata previsione normativa.

Ad avviso del Collegio, la censura è fondata.

Come si evince dagli elaborati progettuali allegati all’istanza edificatoria, l’intervento complessivamente assentito con il permesso di costruire n.89/2007 prevede sia opere volte al recupero del preesistente appartamento al piano terra ed al piano primo – che si presenta in una situazione di fatiscenza, anche per effetto di infiltrazioni di umidità su vaste zone perimetrali – sia la costruzione su quest’ultimo di un tetto termico in legno lamellare. Nella relazione tecnica asseverata (a firma dell’arch. G. D’Aniello) viene chiarito che i lavori in questione "si possono suddividere in due fasi. La prima fase dei lavori è atta al ripristino statico del manufatto con particolare riferimento ai parametri portanti delle strutture ed eliminazione delle cause di infiltrazioni di umidità (…). La seconda fase dei lavori è stata prevista al puro fine estetico e funzionale" e comprende le opere ivi descritte in dettaglio, comprensive della realizzazione del sottotetto. Lo stesso tecnico, in qualità di progettista e direttore dei lavori, ha anche precisato (nella perizia giurata del 12.2.2008) che "All’atto del sopralluogo degli addetti del comune, già si era spicconato tutto l’intonaco interno e divelti sia una parte degli infissi interni, sia tutto l’esistente e fatiscente impianto elettrico. Il sottoscritto (…) ha preferito iniziare da questo tipo di intervento al fine di poter verificare lo stato delle strutture portanti in modo da dare maggiori elementi chiarificatori per lo sviluppo dei calcoli della struttura da edificare ex novo (sottotetto termico) e degli interventi di adeguamento strutturale sigli elementi portanti esistenti".

Osserva il Collegio che l’unicità del progetto autorizzato con il permesso di costruire, con l’evidenziato nesso funzionale tra gli interventi – tale da rendere logicamente e cronologicamente precedenti i lavori di risanamento del preesistente manufatto – la compiuta organizzazione del cantiere nonché il breve tempo decorso dal rilascio del titolo dimostrano in modo non equivoco l’effettivo intendimento dei titolari del permesso di realizzare la costruzione assentita al momento dell’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche. Invero, come chiarito in giurisprudenza, l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in termini generali ed astratti ma con una valutazione di carattere concreto, che contenga uno specifico e puntuale riferimento all’entità delle opere ed all’intervento edificatorio programmato ed autorizzato considerato nel suo complesso (cfr.Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 luglio 2008, n. 3527; T.A.R. Toscana, Sezione III, 17 novembre 2008, n. 2533; T.A.R. Lazio, Latina, Sezione I, 12 novembre 2008, n. 1587).

Le osservazioni che precedono giustificano di per sé l’accoglimento del ricorso, rendendo superfluo l’esame delle censure volte a contrastare l’ulteriore elemento fondante la potestà amministrativa esercitata.

La peculiarità della vicenda giustifica peraltro l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatte salve quelle anticipate per il contributo unificato, che vanno posto a carico del Comune di Qualiano.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale del 22.5.2008 dichiarativa della decadenza del permesso di costruire n.89 del 29.10.2007.

Compensa le spese di giudizio, fatte salve quelle anticipate per il contributo unificato, che vanno poste a carico del Comune di Qualiano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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