Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-05-2011, n. 21246 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.04.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., respinte dapprima alcune questioni di carattere processuale (su cui infra), rigettava la richiesta di riesame proposta da R.P. avverso il provvedimento 02.04.2010 del Gip della stessa sede che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare personale delle custodia in carcere per il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e per alcuni reati fine ex art. 73, stesso D.P.R..- L’indagine, retta da intercettazioni telefoniche, sequestri di stupefacente, arresti e qualche collaborazione, riguarda un traffico internazionale di stupefacenti ruotante attorno alla figura di G.G.:

costui acquistava in Olanda e Germania cocaina proveniente dal Sudamerica da calabresi latitanti ( Gi.Br. ed i fratelli F. e S.S.), la importava attraverso corrieri ( Z., D., V.) e la rivendeva ad acquirenti in Lombardia ( S.) e Sicilia ( M., C., g.). In tale quadro il R., odierno ricorrente, fungeva, come altri indagati ( C., N., Ri.), da supporto operativo nei vari trasporti e nella raccolta del denaro. Ciò emergeva – rilevava il Tribunale – da numerosissime telefonate (ampiamente indicate ed anche riportate nel provvedimento in esame) e dai controlli effettuati.- Veniva evidenziato poi il ruolo attivo svolto dal R. nei vari episodi specifici contestati: staffettista o trasportatore diretto nei fatti di cui ai capi D), E) F) ed H) della provvisoria imputazione.- Sussistevano dunque – rilevava il Tribunale – gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascritti.- Le esigenze cautelari imponevano poi la misura carceraria, quale unica adeguata, in relazione alla negativa personalità dell’indagato, alla gravità e pluralità dei fatti, ed in ossequio al criterio legale di cui al disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) errato rigetto delle eccezioni difensive ritualmente proposte in ordine alla nullità dell’interrogatorio di garanzia per mancato previo deposito degli atti indicati dall’art. 293 c.p.p.; violazione del diritto di difesa per essere stato dato l’avviso dell’interrogatorio stesso il sabato santo 03.04.2010 per il lunedì dell’ A. 05.04.2010, giorni di chiusura degli uffici giudiziari; b) omessa valutazione delle deduzioni difensive nel merito: i collaboratori D. e Ri. avevano detto di non conoscere il R.; una persona indicata come cassiere non poteva svolgere funzioni di corriere; c) il Tribunale del riesame reggino non aveva preso atto che – come eccepito dalla difesa – l’ordinanza del Gip era motivata per relationem ad altra precedente annullata per vizio procedurale; comunque non era stato preso atto della novità costituita dalle dichiarazioni del D. e del Ri.; d) inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dell’interrogatorio di Ri.Co.; e) ancora nel merito: insufficienza della gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati, sia in punto identificazione del soggetto coinvolto, sia in punto consapevolezza di far parte di un’associazione; e) mancanza di esigenze cautelari: soggetto incensurato e malato, non si è sottratto alla cattura; i presunti correi sono stati già processati; non poteva essere applicata la norma di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, per esser stata l’ordinanza cautelare emessa prima dell’operatività della norma anche al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74.- 2.1 Con memoria datata 24.03.2011 la difesa ribadiva le proprie tesi ed insisteva nelle già formulate richieste.- 3. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tute le dovuta conseguenze di legge.- 3.1 – Affrontando dapprima le proposte questioni di carattere processuale, se ne deve rilevare l’infondatezza.- Quanto al lamentato omesso deposito degli atti indicati dall’art. 293 c.p.p. prima dell’interrogatorio di garanzia, deve ribadirsi che la circostanza risulta solo affermata e per nulla provata, nè davanti al Tribunale del Riesame, nè davanti a questa Corte. E’ poi del tutto evidente che sulla questione si è comunque formata preclusione endoprocessuale, posto che l’ordinanza di rigetto del Gip, sul punto, non sia stata fatta oggetto di impugnazione da parte della difesa (in tal senso v. Cass. Pen. SS.UU. n. 36212 in data 30.09.010, Rv.

247939, imp. G., testo completo), non essendo il riesame ex art. 309 c.p.p. (ma l’appello) la sede per tale eventuale doglianza. Ed invero – e ciò appare veramente conclusivo sulla proposta questione – è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che non sono deducibili, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., questioni attinenti l’eventuale perenzione della misura cautelare (cfr. Cass. Pen, Sez. 2, n. 40072 in data 24,09.2001, Rv.

220321, Pangallo, proprio in tema di interrogatorio di garanzia) quale, in ipotesi difensiva, si sarebbe determinata per la dedotta nullità dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p..- E’ parimenti infondata anche la questione, qui riproposta, relativa alla dedotta nullità dell’interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa in relazione alla ristrettezza dei tempi rispetto all’avviso al difensore e per mancata considerazione dei giorni festivi intermedi nei quali gli uffici giudiziari sono chiusi. Nel merito della proposta questione deve, invero, essere richiamata la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non da luogo a nullità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare l’insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 30733 in data 11.07.2007, Rv. 237245, Bubba; Cass. Pen. Sez. 6, n. 14217 in data 14.12.2006, Rv. 236209, Calasso; ecc). Ben avrebbe potuto la difesa, comunque, chiedere termine, il che non risulta che sia stato fatto.

Ciò assorbe anche la deduzione in ordine alla chiusura degli uffici nei giorni festivi. Valgono poi, anche sul punto, le argomentazioni appena sopra svolte in ordine ai limiti di deducibilità (l’ordinanza genetica e non le vicenda successive) con il ricorso ex art. 309 c.p.p..- Anche l’ulteriore deduzione di inefficacia della misura cautelare, per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dell’interrogatorio di Ri.Co., non ha pregio. E’ del tutto pacifico sul punto, invero, che non determina estinzione della misura cautelare l’eventuale mancata trasmissione di un atto, pur indicato come favorevole alla difesa, ove quest’ultima non provi in modo stringente e conclusivo che esso avrebbe determinato decisione di accoglimento del riesame; in definitiva è ammessa prova di resistenza (su cui l’odierno ricorso risulta del tutto generico) circa la decisività dell’atto in questione (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 42765 in data 18.09.2003, Rv. 228189, Casarotto). Peraltro, trattandosi di verbale di coindagato negatorio in modo meramente assertivo (a tenore del ricorso il Ri. si sarebbe limitato ad affermare di non conoscere il R.), detto atto neppure potrebbe essere classificato, per la sua sostanziale neutralità rispetto al tema accusatorio, ed a fronte degli altri elementi raccolti, tra quelli favorevoli alla difesa (così Cass. Pen. Sez. 2, n. 12027 in data 19.02.2010, Rv. 246701, Laricchiuta). E’ appena il caso di sottolineare, sul punto, che il Ri. aveva già detto di ben conoscere il R. (a lui noto per la caratteristica di essere completamente calvo – "ha il melone" – tanto da essere soprannominato Kojak: v. ordinanza a f. 11), di tal che ben si potrà apprezzare la non decisività – allo stato ed a questi fini – della diversa dichiarazione del Ri., tutta da verificare.- E’ infine infondata la questione proposta in ordine alla dedotta motivazione per relationem dell’ordinanza genetica, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che è del tutto legittima motivazione per relationem a precedente ordinanza annullata per vizi formali (come nella presente vicenda processuale), posto che con ciò si dimostri che sia condiviso il merito non colpito dall’annullamento (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 1533 in data 18.12.2007, Rv. 238816, Mitrica).- Tutte le proposte questioni di carattere processuale vanno, dunque, respinte.

3.2 – Nel merito, il ricorso è del pari infondato.- Va dapprima rilevato, in linea generale, come il ricorrente ben poco aggredisca del cospicuo materiale accusatorio raccolto nel corso delle indagini, costituito da indicazioni precise in ordine ai vari viaggi compiuti, quale diretto trasportatore o quale "staffettista", refluenti dalle svolte intercettazioni, il tutto adeguatamente corroborato da opportuni e correlati servizi di p.g. che hanno anche consentito arresti e sequestri di stupefacenti. Sulla sostanziale neutralità – allo stato ed a questi fini – delle richiamate (in modo generico, peraltro) dichiarazioni del Ri. e del D. già si è detto, potenzialmente ben poco esse valendo ove inserite in un contesto complessivamente negatorio. Anche della prima versione del Ri. (di ben conoscere il R.) e della problematica verifica necessaria sulla sua diversa dichiarazione si è già detto.

Altrettanto infondata la deduzione che vorrebbe contraddizione tra i due ruoli di corriere e cassiere, quest’ultima funzione, del resto – ed anzi – ben potendo essere svolta in occasione delle consegne della droga ai vari acquirenti, come correttamente ha rilevato l’ordinanza impugnata, in coerenza alle risultanze. Trattasi, peraltro, di deduzioni in fatto non spendibili in questa sede di legittimità, logica e coerente risultando, sul punto, l’impugnata ordinanza. Non vi è dunque quella insufficienza complessiva della richiesta gravità indiziaria dedotta quale conclusivo argomento difensivo.

L’identificazione del R., quale colloquiante, è certa perchè verificata con i correlati servizi di p.g., tra cui verifica diretta di persona. Il quadro associativo è ben argomentato dal Tribunale del riesame, e la consapevolezza dell’odierno indagato di farvi parte risulta in modo insuperabile da una serie non equivoca di confluenti elementi ben lumeggiati nell’impugnata ordinanza: la stessa pluralità dei viaggi, i continui contatti con i sodali ed in particolare con gli elementi di vertice, la compartecipazione alle problematiche di gruppo, lo stesso ruolo di cassiere, profili tutti che travalicano la partecipazione sporadica ancorchè concorsuale.- In ordine alle esigenze cautelari, parimenti il ricorso è infondato.

Ed invero l’ordinanza impugnata esplica sul punto adeguata motivazione, rilevando la particolare gravità dei fatti, per la pluralità dei reati e la continuità della condotta, nonchè per la negativa personalità dell’indagato. E’ infondata, infine, la deduzione di inapplicabilità al caso di specie della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, istituto di carattere processuale di immediata applicazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 35677 in data 15.07.2010, Rv. 248879, Dammacco; Cass. Pen. Sez. 6, n. 41717 in data 04.11.2010, Rv. 248807, Cucumazzo).

3.3 – In definitiva il ricorso, infondato in tutte le sue prospettazioni, deve dunque essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.P. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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