T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-05-2011, n. 1000 Ammissione al concorso Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dalla giunta comunale di Salerno con delibera 31.12.2007 n. 1628, per il reclutamento, mediante progressione verticale, di 37 specialisti di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati finali sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285.

Essendo risultato idoneo non vincitore, impugna gli atti di gara, per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza adottata all’udienza del 12.1.2011, la Sezione ha disposto l’estensione della lite nei confronti di tutti in tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio il comune e vari soggetti controinteressati, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

All’udienza del 12.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta che la selezione celebrata dal comune di Salerno, per la copertura, tramite progressione verticale, di 37 posti di specialista di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati finale sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285, è affetta dai seguenti vizi di legittimità:

1) l’attribuzione di soli 21,55 punti per il servizio prestato nella qualifica di vigile;

2) assegnazione, nei propri confronti, di un solo punto per il curriculum professionale;

3) attribuzione di punteggio a candidati per corsi di formazione non indicati nella domanda di partecipazione;

4) sovradimensionamento del punteggio attribuibile al curriculum ed assenza di specifici criteri di valutazione.

E’ fondata la prima censura, laddove si lamenta la palese iniquità derivante dal fatto che, pur avendo il ricorrente prestato servizio per complessivi 18 anni e 6 mesi nella medesima qualifica di vigile, prima presso il comune di Avellino e poi presso quello di Salerno, il periodo prestato a Salerno gli è valsa l’attribuzione di punti 0,12 per mese e punti 1,5 per anno, mentre quello prestato ad Avellino è stato valutato punti 0,08 per mese e punti 1 per anno.

Deducono sul punto sia il comune che i controinteressati che la disparità nella valutazione discende direttamente dal bando che non è stato impugnato nei sessanta giorni dalla sua conoscenza, con conseguente irricevibilità della censura proposta dopo la pubblicazione della graduatoria.

L’eccezione è irrilevante, valendo, nel processo amministrativo, la regola opposta, secondo cui il bando di un concorso pubblico deve essere immediatamente ed autonomamente impugnato solo se contiene clausole immediatamente lesive dell’interesse dei partecipanti, tali cioè da pregiudicarne la partecipazione, diversamente, esso può ben essere sindacato in uno con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 2 aprile 2007 n. 2823).

E poiché la clausola che attribuisce un punteggio differenziato nei confronti di attività lavorative identiche non ha impedito la partecipazione del ricorrente alla selezione, ne deriva che su di questi non gravava alcun onere di impugnativa diretta ed immediata.

La censura, inoltre, è fondata nel merito, non potendo trovare giustificazione la regola di gara che si risolve nel trattare in maniera così platealmente differente situazioni del tutto eguali, perché discendenti da un identico rapporto di pubblico impiego, espletato al servizio di un ente locale strutturalmente similare (un comune capoluogo di provincia nella regione Campania).

Le altre doglianze non hanno pregio e devono essere disattese.

Ed invero, quanto alla questione della valutazione dei curricula (censure n. 2 e 4), occorre premettere che il bando, all’art. 6, consente l’attribuzione dei seguenti punteggi: ottimo (5 punti), distinto (2,5 punti), buono (1 punto) e sufficiente (0 punti), a fronte di un totale di 100 punti, 50 dei quali attribuibili per il colloquio e la prova pratica e 50 per i titoli.

Inoltre, nell’ambito dei titoli, 6 punti (di cui fino a 5 per il curriculum) possono essere assegnati per "arricchimento professionale", 40 punti per titoli di servizio, 2,5 punti per titoli di studio e 2,5 punti per idoneità.

Non si vede, quindi, di quale sovradimensionamento possa essere tacciato il punteggio assegnabile per il curriculum, se esse rappresenta, al massimo, il 10% dei punti assegnabili per titoli ed il 5% del punteggio massimo totale.

In attuazione del bando, la commissione ha fissato i criteri di massima per la valutazione del curriculum nella seduta del 20.10.2008, stabilendo che deve essere considerato: ottimo (5 punti), quello che presenta elementi particolarmente significativi in relazione al posto a concorso; distinto (2,5 punti), quello che presenta elementi significativi; buono (1 punto), quello che presenta qualche elemento significativo; sufficiente (0 punti), ogni altro curriculum.

Anche tale impostazione appare corretta.

Incensurabile è, infine, l’attribuzione di un punto (buono) al curriculum del ricorrente, trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile da parte del giudice amministrativo, se non solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza od illogicità (cfr. T.A.R. Marche 6 novembre 1996 n. 885), la cui prova, nella specie, non è stata raggiunta, atteso il positivo giudizio comunque intervenuto ed il mancato raffronto con altre posizioni ritenute di dubbia legittimità.

Inammissibile, perché apodittica e non circostanziata, è infine la censura sopra indicata al numero 3).

Si tenga conto, per altro, che, per giurisprudenza pacifica, in sede di pubblico concorso possono essere valutati sia i titoli che risultano dalla domanda di partecipazione, sia quelli che risultano dal curriculum alla stessa allegato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2003 n. 1099; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 ottobre 2006 n. 8545; T.A.R. Lazio Sez. II, 1 marzo 2004 n. 1906).

In conclusione, per quanto illustrato, il ricorso va accolto solo in parte, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la graduatoria definitiva del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, mediante progressione verticale, di 37 specialisti di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285, nella sola parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente punti 0,08 per mese e punti 1 per anno, per il servizio prestato nella qualifica di vigile urbano presso il comune di Avellino, nonché la presupposta clausola del bando approvato dalla giunta comunale di Salerno con delibera 31.12.2007 n. 1628, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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