T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-05-2011, n. 997 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dalla giunta comunale di Salerno con delibera 31.12.2007 n. 1628, per il reclutamento, mediante progressione verticale, di 37 specialisti di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati finali sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285.

Essendo risultato idoneo non vincitore, impugna gli atti di gara, per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza adottata all’udienza del 12.1.2011, la Sezione ha disposto l’estensione della lite nei confronti di tutti in tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio il comune e vari soggetti controinteressati, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

All’udienza del 12.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dalla giunta comunale di Salerno con delibera 31.12.2007 n. 1628, per il reclutamento, mediante progressione verticale, di 37 specialisti di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati finali sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285.

Essendo risultato idoneo non vincitore, impugna gli atti di gara, per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza adottata all’udienza del 12.1.2011, la Sezione ha disposto l’estensione della lite nei confronti di tutti in tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio il comune e vari soggetti controinteressati, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

All’udienza del 12.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente lamenta che la selezione celebrata dal comune di Salerno, per la copertura, tramite progressione verticale, di 37 posti di specialista di vigilanza della polizia locale, categoria D1, i cui risultati finale sono stati approvati con determina dirigenziale 22.12.2009 n. 285, è affetta dai seguenti vizi di legittimità:

1) mancata valutazione del periodo di leva, svolto come sottotenente dell’Esercito italiano;

2) mancata valutazione dell’idoneità al corso per sottufficiali dell’Esercito italiano;

3) mancata valutazione di alcuni corsi d’aggiornamento e di un encomio;

4) assegnazione di soli 2,5 punti per il curriculum professionale;

5) mancata valutazione di titoli di preferenza (servizio volontario di leva e figlio a carico).

Le doglianze non hanno pregio e devono essere disattese.

Ed invero, ai sensi dell’art. 77, comma 7, D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, come sostituito dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, ai fini della valutazione del servizio militare di leva in sede di pubblico concorso è necessario che lo stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 dicembre 1998 n. 1089; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 25 novembre 1992 n. 615), cosa che, nel caso di specie, non risulta.

Per le stesse ragioni, è infondata la seconda censura, atteso che la partecipazione al corso per sottufficiali dell’Esercito italiano va computata nel periodo di espletamento del servizio di leva, come risulta dalla nota 5.6.2011 n. 06.CD.3A.CL del Distretto militare di Salerno.

Infondato è il terzo motivo, in quanto gli attestati non presi in considerazione dalla commissione esaminatrice sono privi dell’indicazione dei requisiti e della valutazione finale di profitto, previsti dal bando. Lo stesso dicasi per l’encomio, non valutabile perché concesso non singolarmente, ma all’intero corpo di Polizia municipale.

Quanto alla questione della minore valutazione del curriculum (censura n. 4), occorre premettere che il bando, all’art. 6, consente l’attribuzione dei seguenti punteggi: ottimo (5 punti), distinto (2,5 punti), buono (1 punto) e sufficiente (0 punti), a fronte di un totale di 100 punti, 50 dei quali attribuibili per il colloquio e la prova pratica e 50 per i titoli.

Ed in attuazione del bando, la commissione ha fissato i criteri di massima per la valutazione del curriculum nella seduta del 20.10.2008, stabilendo che deve essere considerato: ottimo (5 punti), quello che presenta elementi particolarmente significativi in relazione al posto a concorso; distinto (2,5 punti), quello che presenta elementi significativi; buono (1 punto), quello che presenta qualche elemento significativo; sufficiente (0 punti), ogni altro curriculum.

Incensurabile è, dunque, l’attribuzione di punti 2,5 (distinto) al curriculum del ricorrente, trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile da parte del giudice amministrativo, se non solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza od illogicità (cfr. T.A.R. Marche 6 novembre 1996 n. 885), la cui prova, nella specie, non è stata raggiunta, atteso il positivo giudizio comunque intervenuto ed il mancato raffronto con altre posizioni ritenute di dubbia legittimità.

Per ultimo, viene in rilievo la mancata valutazione dei titoli di preferenza costituiti dal servizio volontario di leva e dal carico familiare (un figlio).

Sul punto, osserva il collegio che – in disparte la questione che il primo titolo non sembra in possesso del ricorrente, il quale ha svolto la leva obbligatoria e non volontaria – costui si trova attualmente posizionato al 70° posto in graduatoria, col punteggio di 65,37: quindi, l’eventuale riconoscimento della causa di preferenza aggiuntiva gli consentirebbe di risalire di una o due posizioni, ma sarebbe di nessuna utilità ai fini dell’invocata assunzione nella qualifica superiore, essendo in tutto 37 i posti disponibili ed assegnati.

In conclusione, per quanto illustrato, il ricorso va interamente respinto.

Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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