Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 19.10.2010 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da A.A. avverso il provvedimento in data 21.09.2010 con il quale il Gip della stessa sede aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione criminosa di tipo mafioso e di detenzione e porto illegali di armi da fuoco, fatti contestati come commessi in (OMISSIS), in permanenza.- Rilevava invero detto Tribunale come sussistessero a carico del predetto indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti, costituiti dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di B.V. e Be.Da., ritenuti entrambi particolarmente affidabili, nonchè dagli esiti delle disposte intercettazioni che dimostravano i continui contatti dell’odierno ricorrente con i sodali. Premessa dunque l’attendibilità dei due predetti propalanti, rilevava ancora il Tribunale come dal complessivo materiale acquisito derivasse la sicura partecipazione dell’ A. al sodalizio criminoso in questione, in particolare con compiti relativi alla droga, e la sua partecipazione in armi ad un progettato ferimento e ad altro invece realizzato.- Le esigenze cautelari, sussistenti in grado elevato per la gravità dei fatti e per la negativa personalità dell’indagato, anche per i sui precedenti penali, imponevano di necessità la restrizione carceraria.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: a) non vi era convergenza tra le dichiarazioni del B. e del Be., per cui le stesse non potevano riscontrarsi reciprocamente; b) le dichiarazioni del Be. sul suo conto sono del tutto generiche e prive delle necessarie indicazioni individualizzanti e di circostanza.
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Partendo dalle deduzioni relative alle dichiarazioni del Be., va rilevato come le stesse non siano affette da genericità, come sostiene il ricorrente. Il tema da provare è la partecipazione associativa al sodalizio criminoso e la disponibilità di armi. Il predetto propalante, in proposito, ha spiegato il ruolo dell’odierno ricorrente (attivo in particolare in materia di droga) ed ha narrato l’episodio, a pieno titolo inserito nelle dinamiche associative, del ferimento da parte dell’ A., con pistola cal. 7,65 da lui posseduta, di tale D.G., inserito in gruppo stiddaro avversario.- E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso che deduce mancanza di concordanza tra i due propalanti. Anche sul punto occorre rilevare come il tema da provare non sia un episodio specifico, ma la partecipazione associativa dell’ A. e la sua disponibilità di armi. Entrambi tali profili trovano riscontro nelle dichiarazioni del B. che ha confermato l’inserimento dell’indagato nel sodalizio ed ha ricordato l’episodio del mancato ferimento del C., altro episodio inserito nelle dinamiche associative (tanto che l’ A., armato di una 7,65, nella circostanza era accompagnato dallo stesso B. e dal F.). Trova così piena conferma, nella corrispondenza di episodi del tutto consimili (v. episodio D.), che A. A. aveva disponibilità di armi ed agiva nell’ambito del sodalizio cui apparteneva. Del tutto correttamente, poi, il Tribunale del riesame ha rilevato come ulteriori elementi di non equivoco riscontro discendano dalle conversazioni intercettate, posto che l’odierno ricorrente ha mantenuto continui contatti telefonici con esponenti di spicco del clan in questione ( At.Em., C.G., F.A. e R.G.), conversazioni a volte in linguaggio criptico, a conferma dell’inserimento nel gruppo malavitoso.- L’impugnata ordinanza è dunque immune dai denunciati vizi.- Il ricorso è pertanto infondato e, come tale, deve essere rigettato.- Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire altresì la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente A.A. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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