Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-05-2011, n. 21241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 13.07.2010 il Gip presso il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in sede di opposizione, rigettava l’istanza proposta da C.R. diretta ad ottenere la restituzione di un’auto (Fiat Multipla tg. (OMISSIS)) a lei intestata, oggetto di confisca con provvedimento 19.11.2009 del giudice dell’esecuzione, in esito al procedimento a carico di G.F., figlio della C.. Riteneva invero detto giudice che la vendita dell’auto dal G. alla madre fosse solo simulata, di tal che la confisca aveva colpito un bene di sostanziale proprietà di colui che era stato imputato, utilizzato sistematicamente per la commissione dei reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta C. che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) essa ricorrente era estranea al reato; b) trattavasi comunque di confisca facoltativa che non avrebbe potuto essere disposta in sede esecutiva, tanto più che il processo era stato definito ex art. 444 c.p.p..

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva qualificarsi il ricorso opposizione da trasmettere per la decisione al giudice dell’esecuzione.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Va dapprima rilevato come non possa essere seguito il parere espresso dal P.G. presso questa Corte, posto che il provvedimento impugnato è già stato emesso in sede di opposizione. Nel merito della proposta impugnazione, è del tutto infondato il secondo motivo di ricorso, prioritario in via logica, posto che ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, u.p., quale modificato dalla L. n. 134 del 2003, è ben consentito procedere a confisca anche facoltativa in esito a sentenza di patteggiamento. Risulta poi ineccepibile la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso – così esaminando il primo motivo della proposta impugnazione – in punto intestazione fittizia alla C. dell’auto in questione, essendo stata ampiamente giustificata, con argomentazioni logiche e coerenti, la ritenuta appartenenza sostanziale del bene all’imputato G.F., autore del reato, figlio dell’istante, odierna ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato del tutto infondato e dunque inammissibile. A tale declaratoria consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso del tutto infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente C. R. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *