T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– oggetto del presente ricorso è la revoca del contributo per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di un’attività di catering, contributo a suo tempo assegnato con deliberazione della giunta regionale del 12.12.2005, n. 3229:

– il Collegio deve rilevare il proprio difetto di giurisdizione, come peraltro eccepito in memoria dalla Regione resistente, posto che in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, qual è quella oggetto della controversia, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate;

– in particolare, l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, il riparto di giurisdizione si fonda sull’individuazione del momento della procedura interessata dal provvedimento di revoca e sulla causale della contestata iniziativa dell’amministrazione (tra le altre, cfr. Cass., Sez. Un., 10.5.2001 n. 183; 10.7.2006 n. 15618; 25 luglio 2006 n. 16896; 16.5.2008 n. 12372);

– occorre, pertanto, distinguere la fase della concessione del contributo da quella successiva, relativa all’utilizzo del medesimo. Al primo segmento, appartengono provvedimenti di ritiro del contributo comunque denominati (revoca, decadenza), i quali, ancorché successivi all’erogazione, sono espressione del potere di autotutela posto che con gli stessi l’amministrazione erogante contesta la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la concessione del contributo medesimo; in questi casi la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;

– viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e la verifica circa l’esatto adempimento degli impegni assunti al momento della domanda, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione ordinaria (Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7596).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo sulla materia controversa la giurisdizione del giudice ordinario, con applicazione ai fini del prosieguo della controversia dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010.

Le spese, in relazione alla pronuncia di inammissibilità, possono compensarsi integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Rimette le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 104 del 2010 davanti al giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *